(Accordo - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
           TRASFERIMENTO DI PERSONE IN ISTATO DI CUSTODIA 
 
 
    (1) La persona in istato di custodia nella Parte richiesta, della
quale si richiede la presenza, in qualita' di testimone, nella  Parte
richiedente  a  norma  del  presente  accordo,  viene  a  tale   fine
trasferita dalla Parte richiesta nella Parte richiedente, qualora  la
Parte richiesta lo consenta, a condizione che la persona  abbia  dato
il  suo  consenso  e  la  Parte  richiedente   abbia   garantito   il
mantenimento  del  suo  stato  di  custodia  e  la   sua   successiva
restituzione alla Parte richiesta entro il periodo di tempo da questa
indicato, o in un momento precedente qualora la  sua  presenza  nella
Parte richiedente non fosse piu' necessaria. La Parte richiesta puo',
a richiesta della Parte richiedente, prolungare  il  termine  per  la
restituzione della persona in istato di custodia. 
    (2) Se la persona in istato di custodia, trasferita a  norma  del
presente  articolo,  acquisisce,  in  base  alla  legge  della  Parte
richiesta, mentre si trova nella Parte  richiedente,  il  diritto  di
essere liberata dallo Stato di custodia, la Parte  richiesta  ne  da'
comunicazione alla Parte richiedente  la  quale  deve  provvedere  al
rilascio della persona. 
    (3) La persona che non acconsenta ad essere  trasferita  a  norma
del presente articolo non incorre, per questo	motivo, in  sanzioni  o
misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.