(Accordo - art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
                   TRASFERIMENTO DI ALTRE PERSONE 
 
 
    (1) Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale
di un testimone o di un perito  nella  stessa  Parte  richiedente  e'
necessaria, deve darne comunicazione alla Parte richiesta.  La  Parte
richiesta, se ritiene che la Parte richiedente adottera'  misure  per
la sicurezza della persona interessata, richiede al  testimone  o  al
perito di comparire e informa la Parte  richiedente  in  merito  alla
risposta da esso data. 
    (2) In caso di richiesta a norma del presente articolo, la  Parte
richiedente  comunica  l'ammontare  approssimativo  delle  indennita'
dovute, e delle spese di viaggio e di soggiorno. 
    (3) La persona  che  si  rifiuti  di  comparire  in  qualita'  di
testimone o di perito, quando ne sia  stata  richiesta  a  norma  del
presente articolo, non e' per tale  ragione  soggetta  a  sanzioni  o
misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.