ARTICOLO XIV TRASFERIMENTO DI ALTRE PERSONE (1) Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito nella stessa Parte richiedente e' necessaria, deve darne comunicazione alla Parte richiesta. La Parte richiesta, se ritiene che la Parte richiedente adottera' misure per la sicurezza della persona interessata, richiede al testimone o al perito di comparire e informa la Parte richiedente in merito alla risposta da esso data. (2) In caso di richiesta a norma del presente articolo, la Parte richiedente comunica l'ammontare approssimativo delle indennita' dovute, e delle spese di viaggio e di soggiorno. (3) La persona che si rifiuti di comparire in qualita' di testimone o di perito, quando ne sia stata richiesta a norma del presente articolo, non e' per tale ragione soggetta a sanzioni o misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.