(Accordo - art. XVII)
                            ARTICOLO XVII 
                          PROVENTI DI REATI 
 
 
    (1)  La  Parte  richiesta,  se'  ne  viene  fatta  domanda,  deve
adoperarsi pet accertare se eventuali proventi  di  reati  contro  la
legge della Parte richiedente si trovino  sul  proprio  territorio  e
deve comunicare a tale Parte il risultato  delle  sue  indagini.  Nel
fare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta
gli elementi che le fanno ritenere che i  proventi  possano  trovarsi
sul suo territorio. 
    (2) Se, a seguito di quanto previsto nel paragrafo (1),  sospetti
proventi di reato vengono rinvenuti, la  Parte  richiesta  adotta  le
misure  consentite  dalla  propria  legge  per  prevenire   qualsiasi
commercio, trasferimento o atto di disposizione di detti proventi, in
attesa che in merito ad  essi  l'autorita'  giudiziaria  della  Parte
richiedente decida in via definitiva. 
    (3) Se la richiesta di assistenza viene avanzata  allo  scopo  di
ottenere la confisca di proventi, l'assistenza deve  essere  prestata
con qualsiasi mezzo consentito dalla  legge  della  Parte  richiesta.
Puo'  anche   quindi   essere   data   esecuzione   a   provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria della Parte  richiedente,  possono  essere
iniziati procedimenti relativi ai proventi ai quali la  richiesta  si
riferisce e puo' essere fornita assistenza in tali procedimenti. 
    (4) I proventi confiscati a norma del  presente  accordo  vengono
trattenuti dalla Parte richiesta,  salvo  contrario  accordo  tra  le
Parti. 
    (5) Le richieste avanzate ai fini del presente articolo devono: 
    (a)  contenere,  per   quanto   possibile,   la   descrizione   e
l'ubicazione dei proventi di reato e  di  qualsiasi  altro  bene  che
possa essere assoggettato a misure cautelari ed a confisca, e  devono
indicare il loro rapporto con la persona accusata  del  reato  o  per
esso condannata; 
    (b) essere accompagnate, se  del  caso,  da  copia  di  qualsiasi
provvedimento o misura cautelare delle  autorita'  giudiziarie  della
Parte  richiedente,  o   del   provvedimento   di   confisca   emesso
dall'autorita' giudiziaria della stessa  Parte  richiedente,  con  la
certificazione che il provvedimento e' definitivo.