ARTICOLO XVII PROVENTI DI REATI (1) La Parte richiesta, se' ne viene fatta domanda, deve adoperarsi pet accertare se eventuali proventi di reati contro la legge della Parte richiedente si trovino sul proprio territorio e deve comunicare a tale Parte il risultato delle sue indagini. Nel fare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta gli elementi che le fanno ritenere che i proventi possano trovarsi sul suo territorio. (2) Se, a seguito di quanto previsto nel paragrafo (1), sospetti proventi di reato vengono rinvenuti, la Parte richiesta adotta le misure consentite dalla propria legge per prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o atto di disposizione di detti proventi, in attesa che in merito ad essi l'autorita' giudiziaria della Parte richiedente decida in via definitiva. (3) Se la richiesta di assistenza viene avanzata allo scopo di ottenere la confisca di proventi, l'assistenza deve essere prestata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge della Parte richiesta. Puo' anche quindi essere data esecuzione a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria della Parte richiedente, possono essere iniziati procedimenti relativi ai proventi ai quali la richiesta si riferisce e puo' essere fornita assistenza in tali procedimenti. (4) I proventi confiscati a norma del presente accordo vengono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo contrario accordo tra le Parti. (5) Le richieste avanzate ai fini del presente articolo devono: (a) contenere, per quanto possibile, la descrizione e l'ubicazione dei proventi di reato e di qualsiasi altro bene che possa essere assoggettato a misure cautelari ed a confisca, e devono indicare il loro rapporto con la persona accusata del reato o per esso condannata; (b) essere accompagnate, se del caso, da copia di qualsiasi provvedimento o misura cautelare delle autorita' giudiziarie della Parte richiedente, o del provvedimento di confisca emesso dall'autorita' giudiziaria della stessa Parte richiedente, con la certificazione che il provvedimento e' definitivo.