ARTICOLO XIX ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE (1) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data nella quale ciascuna Parte ha comunicato per iscritto all'altra che le proprie condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sono state soddisfatte. (2) Ciascuna Parte puo' porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra Parte. In tale caso, l'accordo cessa di avere effetto al momento del ricevimento della comunicazione alle richieste di assistenza ricevute prima della cessazione dell'Accordo viene nondimeno dato seguito secondo i termini dell'Accordo stesso, come se esso fosse in vigore. FATTO in duplice esemplare in Roma, oggi 28 ottobre 1998, nelle lingue italiana, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Regione Amministrativa (Firma) Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (Firma) D'ORDINE DEL MINISTRO Il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. di Stato Marco Lipari (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico