(Accordo - art. XIX)
                            ARTICOLO XIX 
                   ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE 
 
 
    (1) Il presente Accordo entra in vigore  trenta  giorni  dopo  la
data nella quale ciascuna Parte ha comunicato per iscritto  all'altra
che le proprie condizioni per l'entrata in vigore  dell'Accordo  sono
state soddisfatte. 
    (2) Ciascuna Parte puo' porre  termine  al  presente  Accordo  in
qualsiasi momento dandone  comunicazione  all'altra  Parte.  In  tale
caso, l'accordo cessa di avere effetto  al  momento  del  ricevimento
della comunicazione alle richieste di assistenza ricevute prima della
cessazione  dell'Accordo  viene  nondimeno  dato  seguito  secondo  i
termini dell'Accordo stesso, come se esso fosse in vigore. 
    FATTO in duplice esemplare in Roma, oggi 28 ottobre  1998,  nelle
lingue italiana, cinese e inglese, ciascun testo  facente  egualmente
fede. 
 
 
 
 
     Per il Governo della Per il Governo della 
             Repubblica Italiana Regione Amministrativa 
            (Firma) Speciale di Hong Kong 
                                           della Repubblica 
                                            Popolare Cinese 
                                                (Firma) 
 
                                        D'ORDINE DEL MINISTRO 
                                   Il Capo dell'Ufficio Legislativo 
                                      Cons. di Stato Marco Lipari 
                                                (Firma) 

              Parte di provvedimento in formato grafico