ARTICOLO III LIMITI DELL' ASSISTENZA (1) La Parte richiesta rifiuta l'assistenza se: (a) la richiesta di assistenza compromette la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico del Governo della Repubblica Italiana o, nel caso del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, della Repubblica Popolare Cinese; (b) la richiesta di assistenza compromette gravemente i suoi interessi essenziali; (c) la richiesta di assistenza riguarda un reato di natura politica; (d) la richiesta di assistenza riguarda un reato previsto esclusivamente dalla legislazione Militare e che non costituisce reato per la legge penale ordinaria; (e) vi sono ragioni sostanziali per ritenere che dalla richiesta di assistenza possa derivare ad una persona pregiudizio per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche; (f) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una persona per un reato per il quale essa e' stata condannata, assolta o graziata nella Parte richiesta; (g) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una pesona per un reato commesso nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta e per il quale, per la legge di quella Parte, la persona non puo' essere perseguita per motivi di prescrizione; (h) la Parte richiedente non puo' soddisfare condizioni in tema di riservatezza o limiti circa l'uso di materiali forniti; (i) qualora la richiesta comporti misure coercitive, se le azioni o le omissioni che si dichiara costituire il reato non costituirebbero reato nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta. (j) l'assistenza richiesta consiste in atti che sarebbero contrari alla legge della Parte richiesta se il reato al quale la richiesta si riferisce fosse oggetto di indagini di procedimento penale nell'ambito della giurisdizione di quella Parte; tuttavia l'assistenza non puo' essere rifiutata per il solo motivo che gli atti non sarebbero permessi nella fase delle indagini relative a tale reato secondo la legge della Parte richiesta; (k) la richiesta di assistenza riguarda un reato che comporta la pena di morte per la legge della Parte richiedente. (2) La Parte richiesta puo' differire l'assistenza se l'esecuzione della richiesta puo' interferire con indagini o procedimenti in corso nella stessa parte richiesta. (3) Prima di rifiutare o differire l'assistenza a norma del presente articolo, la Parte richiesta, attraverso la propria Autorita' Centrale: (a) comunica prontamente alla Parte richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto o differimento; (b) si consulta con la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini ed alle condizioni ritenuti necessari dalla Parte richiesta. (4) Se la Parte richiedente accetta l'assistenza secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo (3) (b), essa deve uniformarsi a tali termini e condizioni.