(Accordo - art. III)
                            ARTICOLO III 
                       LIMITI DELL' ASSISTENZA 
 
 
    (1) La Parte richiesta rifiuta l'assistenza se: 
    (a) la richiesta di  assistenza  compromette  la  sovranita',  la
sicurezza o l'ordine pubblico del Governo della  Repubblica  Italiana
o, nel caso del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong
Kong, della Repubblica Popolare Cinese; 
    (b) la richiesta di  assistenza  compromette  gravemente  i  suoi
interessi essenziali; 
    (c) la richiesta  di  assistenza  riguarda  un  reato  di  natura
politica; 
    (d)  la  richiesta  di  assistenza  riguarda  un  reato  previsto
esclusivamente dalla legislazione  Militare  e  che  non  costituisce
reato per la legge penale ordinaria; 
    (e) vi sono ragioni sostanziali per ritenere che dalla  richiesta
di assistenza possa derivare ad una persona pregiudizio per motivi di
razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche; 
    (f) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento  di  una
persona per un reato per il quale essa e' stata condannata, assolta o
graziata nella Parte richiesta; 
    (g) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento  di  una
pesona per un reato commesso nell'ambito  della  giurisdizione  della
Parte richiesta e per il quale, per la  legge  di  quella  Parte,  la
persona non puo' essere perseguita per motivi di prescrizione; 
    (h) la Parte richiedente non puo' soddisfare condizioni  in  tema
di riservatezza o limiti circa l'uso di materiali forniti; 
    (i) qualora la richiesta comporti misure coercitive, se le azioni
o  le  omissioni  che   si   dichiara   costituire   il   reato   non
costituirebbero reato nell'ambito  della  giurisdizione  della  Parte
richiesta. 
    (j)  l'assistenza  richiesta  consiste  in  atti  che   sarebbero
contrari alla legge della Parte richiesta se il  reato  al  quale  la
richiesta si riferisce fosse  oggetto  di  indagini  di  procedimento
penale nell'ambito della  giurisdizione  di  quella  Parte;  tuttavia
l'assistenza non puo' essere rifiutata per il  solo  motivo  che  gli
atti non sarebbero permessi nella fase delle indagini relative a tale
reato secondo la legge della Parte richiesta; 
    (k) la richiesta di assistenza riguarda un reato che comporta  la
pena di morte per la legge della Parte richiedente. 
    (2)  La  Parte   richiesta   puo'   differire   l'assistenza   se
l'esecuzione  della  richiesta  puo'  interferire  con   indagini   o
procedimenti in corso nella stessa parte richiesta. 
    (3) Prima di rifiutare  o  differire  l'assistenza  a  norma  del
presente  articolo,  la  Parte  richiesta,  attraverso   la   propria
Autorita' Centrale: 
    (a)  comunica  prontamente  alla  Parte  richiedente   i   motivi
dell'eventuale rifiuto o differimento; 
    (b) si  consulta  con  la  Parte  richiedente  per  stabilire  se
l'assistenza possa essere prestata nei  termini  ed  alle  condizioni
ritenuti necessari dalla Parte richiesta. 
    (4) Se  la  Parte  richiedente  accetta  l'assistenza  secondo  i
termini e le condizioni di  cui  al  paragrafo  (3)  (b),  essa  deve
uniformarsi a tali termini e condizioni.