ARTICOLO V ESECUZIONE DELLA RICHIESTA (1) L'Autorita' Centrale della Parte richiesta da' pronta esecuzione alla richiesta o provvede affinche' essa venga eseguita attraverso le proprie competenti autorita'. (2) La richiesta di assistenza viene eseguita secondo la legge della Parte richiesta e, sempre che cio' non sia contrario a tale legge, seguendo ogni possibile procedura indicata nella richiesta. (3) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte richiesta le da' comunicazione della data e del luogo di esecuzione della richiesta. (4) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, le autorita' e le persone interessate alla richiesta di assistenza, e i loro legali rappresentanti, possono presenziare alla sua esecuzione se la Parte richiesta da' il suo consenso. (5) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, di tutte le circostanze dalle quali potrebbe derivare un significativo ritardo nel dare corso alla richiesta. (6) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, della decisione di non accogliere in tutto o in parte la richiesta di assistenza e dei motivi della decisione.