(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                     ESECUZIONE DELLA RICHIESTA 
 
 
    (1)  L'Autorita'  Centrale  della  Parte  richiesta  da'   pronta
esecuzione alla richiesta o provvede affinche'  essa  venga  eseguita
attraverso le proprie competenti autorita'. 
    (2) La richiesta di assistenza viene eseguita  secondo  la  legge
della Parte richiesta e, sempre che cio' non  sia  contrario  a  tale
legge, seguendo ogni possibile procedura indicata nella richiesta. 
    (3) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, l'Autorita'
Centrale della Parte richiesta le da' comunicazione della data e  del
luogo di esecuzione della richiesta. 
    (4)  Se  la  Parte  richiedente  ne  fa  espressa  richiesta,  le
autorita' e le persone interessate alla richiesta di assistenza, e  i
loro legali rappresentanti, possono presenziare alla  sua  esecuzione
se la Parte richiesta da' il suo consenso. 
    (5) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte
richiedente, di tutte le circostanze dalle quali potrebbe derivare un
significativo ritardo nel dare corso alla richiesta. 
    (6) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte
richiedente, della decisione di non accogliere in tutto o in parte la
richiesta di assistenza e dei motivi della decisione.