(Accordo - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
                       RAPPRESENTANZA E SPESE 
 
 
    (1) La Parte richiesta deve adottare ogni  necessaria  misura  ai
fini  della  rappresentanza  della  Parte  richiedente  in  tutti   i
procedimenti originati da richieste di assistenza e  deve  altrimenti
rappresentare gli interessi della Parte richiedente. 
    (2) Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese  ordinarie
di esecuzione della richiesta entro i suoi confini, ad eccezione: 
    (a) degli onorari dovuti al legale incaricato a  richiesta  della
Parte richiedente; 
    (b) dei compensi dovuti ai periti; 
    (c) delle spese di traduzione; 
    (d)  delle  spese  di  viaggio  e  delle  indennita'  dovute,  ai
testimoni, ai periti, alle persone trasferite in istato di detenzione
ed al personale di scorta. 
    (3)  Se,  nel  corso  dell'esecuzione  della  richiesta,  risulta
evidente che ai fini dell'esecuzione  stessa  si  rendono  necessarie
spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i
termini e  le  condizioni  del  proseguimento  dell'esecuzione  della
richiesta.