(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                             LIMITAZIONI 
 
 
    (1) Dopo essersi consultata con la Parte  richiedente,  la  Parte
richiesta puo' richiedere che,  nei  limiti  consentiti  dalla  legge
della  Parte  richiedente,  informazioni  o   prove   fornite   siano
considerate  riservale  o  vengano  rese  note   o   usate   soltanto
nell'osservanza di termini  e  condizioni  eventualmente  specificati
dalla stessa Parte richiesta. 
    (2)  La  Parte  richiedente  non  puo'  rendere  note   o   usare
informazioni o prove fornite, per scopi diversi  da  quelli  indicati
nella richiesta, senza il preventivo consenso dell'Autorita' Centrale
della Parte richiesta.