ARTICOLO VII LIMITAZIONI (1) Dopo essersi consultata con la Parte richiedente, la Parte richiesta puo' richiedere che, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiedente, informazioni o prove fornite siano considerate riservale o vengano rese note o usate soltanto nell'osservanza di termini e condizioni eventualmente specificati dalla stessa Parte richiesta. (2) La Parte richiedente non puo' rendere note o usare informazioni o prove fornite, per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il preventivo consenso dell'Autorita' Centrale della Parte richiesta.