(Accordo - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
             ACQUISIZIONE DI PROVE, OGGETTI E DOCUMENTI 
 
 
    (1) Se viene fatata richiesta di assunzione di prova per fini  di
indagine o di perseguimento penale in relazione ad un reato o  ad  un
procedimento per un fatto atto di rilevanza penale nell'ambito  della
giurisdizione della Parte richiedente, la Parte provvede affinche' la
prova venga assunta. 
    (2) Ai fini del presente Accordo, la fornitura  o  l'acquisizione
di prove comprende la produzione di documenti, registrazioni ed altro
materiale. 
    (3) Ai fini delle richieste di cui al presente articolo, la Parte
richiedente deve specificare le domande che devono  essere  poste  ai
testimoni o le questioni sulle quali essi devono essere interrogati. 
    (4) Se, a seguito di una richiesta  di  assistenza,  una  persona
deve essere interrogata  ai  fini  di  un  procedimento  nella  Parte
richiedente,  le  parti  nel  relativo   procedimento   nella   parte
richiedente, i loro  legali  rappresentanti  o  rappresentanti  della
Parte richiedente possono, sempre che cio'  non  sia  contrario  alla
legge della Parte richiesta, comparire e porre domande  alla  persona
interrogata. 
    (5) Se la persona che deve essere interrogata oppone  la  propria
immunita' o incapacita' o l'esistenza di  privilegi,  previsti  dalla
legge  della  Parte  richiedente,  la  deposizione  viene  egualmente
assunta e l'opposizione resa nota all'Autorita' Centrale della  Parte
richiedente  affinche'  su  di  essa  decidano   successivamente   le
Autorita' di quella Parte. Se viene fatta opposizione per  motivi  di
immunita', incapacita' o privilegi previsti dalla legge  della  Parte
richiesta, sull'opposizione si decide secondo la legge  della  stessa
Parte richiesta.