ARTICOLO VIII ACQUISIZIONE DI PROVE, OGGETTI E DOCUMENTI (1) Se viene fatata richiesta di assunzione di prova per fini di indagine o di perseguimento penale in relazione ad un reato o ad un procedimento per un fatto atto di rilevanza penale nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, la Parte provvede affinche' la prova venga assunta. (2) Ai fini del presente Accordo, la fornitura o l'acquisizione di prove comprende la produzione di documenti, registrazioni ed altro materiale. (3) Ai fini delle richieste di cui al presente articolo, la Parte richiedente deve specificare le domande che devono essere poste ai testimoni o le questioni sulle quali essi devono essere interrogati. (4) Se, a seguito di una richiesta di assistenza, una persona deve essere interrogata ai fini di un procedimento nella Parte richiedente, le parti nel relativo procedimento nella parte richiedente, i loro legali rappresentanti o rappresentanti della Parte richiedente possono, sempre che cio' non sia contrario alla legge della Parte richiesta, comparire e porre domande alla persona interrogata. (5) Se la persona che deve essere interrogata oppone la propria immunita' o incapacita' o l'esistenza di privilegi, previsti dalla legge della Parte richiedente, la deposizione viene egualmente assunta e l'opposizione resa nota all'Autorita' Centrale della Parte richiedente affinche' su di essa decidano successivamente le Autorita' di quella Parte. Se viene fatta opposizione per motivi di immunita', incapacita' o privilegi previsti dalla legge della Parte richiesta, sull'opposizione si decide secondo la legge della stessa Parte richiesta.