Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per l'anno 2011 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, procede alla rideterminazione della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.