Art. 3. 
 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per  l'anno
2011 e in euro  589.000  a  decorrere  dall'anno  2012,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta  salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
l), della citata legge n. 196 del 2009, procede alla rideterminazione
della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lettera a),  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  nella
misura  necessaria  alla  copertura  finanziaria  del  maggior  onere
risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio  e  ne  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.