(Allegato)
                                                             Allegato 
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL  CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO RELATIVO ALLA NON  IMPONIBILITA'  DELL'IMPOSTA  SUL
VALORE AGGIUNTO DEI PEDAGGI RISCOSSI AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO 
 
    Il Governo della Repubblica  Italiana  e  il  Consiglio  Federale
Svizzero, di seguito denominati "le Parti contraenti", 
 
  - vista la  Convenzione  del  23  maggio  1958  tra  la  Repubblica
Italiana e la Confederazione Svizzera  relativa  alla  costruzione  e
all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San  Bernardo,  od
in particolare l'articolo 8; 
 
  - rilevato  che,  con  riferimento  alla  vigente  regolamentazione
italiana, l'articolo 21 della legge  27  dicembre  2002,  n°  289  ha
abrogato il punto 11 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della
Repubblica del  26  ottobre  1972,  n°  633  recante  "Istituzione  e
disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto per cui, a far  data  dal
l° gennaio 2003, i pedaggi relativi al traforo dei Gran San  Bernardo
tra  l'Italia   e   la   Svizzera   sono   assoggettati   in   Italia
all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); 
 
  - rilevato  che,  con  riferimento  alla  vigente  regolamentazione
svizzera, a far data dal  1°  gennaio  1995  I  pedaggi  relativi  al
traforo del Gran San Bernardo tra la Svizzera e l'Italia  sono  stati
esonerati,  in  Svizzera,  dal  pagamento  dell'imposta  sul   valore
aggiunto; 
 
  - considerato che il traforo transfrontaliero del Gran San Bernardo
e' gestito da una societa' a partecipazione mista italo-svizzera, con
sede legale in Svizzera, e da due societa'  concessionarie  con  sede
legale nei rispettivi territori; 
 
  -  constatato  che  l'introduzione  dell'imposizione   sul   valore
aggiunto o di altra imposizione sulla cifra d'affari da parte di  una
o di entrambe le Parti contraenti puo' determinare, ove  non  risolti
bilateralmente, problemi di carattere sostanziale ed amministrativo; 
 
  - considerato che il Governo della Repubblica Italiana, al fine  di
avviare a soluzione tali problemi,  ha  presentato  alla  Commissione
europea una  domanda  di  deroga  ai  sensi  dell'articolo  30  della
direttiva CEE  del  17  maggio  1977,  n°  388,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  dei  Consiglio  a  concludere  un  accordo  con  il
Consiglio Federale Svizzero al fine di non imporre l'IVA sui  pedaggi
del traforo del Gran San Bernardo; 
 
  - visto che il Consiglio, nella sessione del  21  ottobre  2004  ha
deciso, in deroga a quanto disposto  dall'articolo  2,  paragrafo  1,
della direttiva CEE dei 17 maggio 1977, n°  388,  di  autorizzare  il
Governo della Repubblica Italiana a  concludere  un  accordo  in  tal
senso con il Consiglio Federale Svizzero; 
 
  - considerato che e' interesse comune  delle  Parti  contraenti  di
addivenire ad un accordo nella suddetta materia, 
 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
  I corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del
Gran San  Bernardo  non  sono  assoggettati  all'imposta  sul  valore
aggiunto o ad analoga imposta sulla cifra d'affari. 
 
  Le Parti contraenti  si  comunicheranno  reciprocamente  l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per
l'entrata in vigore  del  presente  accordo.  L'accordo  entrera'  in
vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche. 
 
  Il presente accordo resta in vigore fino alla  scadenza  di  dodici
mesi dalla  data  in  cui  una  delle  Parti  contraenti  abbia  dato
all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia. 
 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. 
 
  Fatto a Roma, il 31 ottobre 2006, in due esemplari originali  nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
Per il Governo dal a Repubblica Italiana 
       Ministro Plenipotenziario 
    Andrea Mochi Onorev.di Saluzzo 
 
 
                                  Per il Consiglio Federale Svizzero: 
                                               Ambasciatore 
                                              Bruno Spinner