Art. 10 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, all'articolo 191, comma 3, del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono  soppressi:  a)
al primo periodo, le parole: «gli istituti  tecnici  hanno  per  fine
precipuo quello di preparare all'esercizio di  funzioni  tecniche  od
amministrative,  nonche'   di   alcune   professioni,   nei   settori
commerciale e dei servizi, industriale, delle  costruzioni,  agrario,
nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo. 
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Gelmini, Ministro dell'istruzione, 
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 215 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il comma 3,  dell'art.  191,  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  «Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e  grado»  cosi'  come  risulta  modificato  dal   presente
          regolamento: 
              «3. Il ginnasio-liceo  classico  e  quello  scientifico
          hanno per fine precipuo  quello  di  preparare  agli  studi
          universitari; il liceo artistico  ha  per  fine  quello  di
          impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle
          sue applicazioni all'industria; gli istituti  professionali
          hanno per fine precipuo  quello  di  fornire  la  specifica
          preparazione teorico-pratica per  l'esercizio  di  mansioni
          qualificate  nei  settori  commerciale   e   dei   servizi,
          industriale ed artigiano, agrario e nautico;  gli  istituti
          d'arte hanno per fine  precipuo  quello  di  addestrare  al
          lavoro  ed  alla  produzione  artistica,  a  seconda  delle
          tradizioni, delle industrie e  delle  materie  proprie  del
          luogo. Fino  all'attuazione  dell'art.  3  della  legge  19
          novembre  1990,  n.  341,  concernente  la  riforma   degli
          ordinamenti didattici universitari,  l'istituto  magistrale
          conserva,  quale  fine  precipuo,  quello  di  preparare  i
          docenti della  scuola  elementare;  la  scuola  magistrale,
          quello di preparare i docenti della scuola materna.».