Art. 2 
 
 
                  Identita' degli istituti tecnici 
 
  1. L'identita' degli  istituti  tecnici  si  caratterizza  per  una
solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea
con le  indicazioni  dell'Unione  europea,  costruita  attraverso  lo
studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie
di carattere generale e specifico  ed  e'  espressa  da  un  limitato
numero di ampi indirizzi, correlati a  settori  fondamentali  per  lo
sviluppo economico e produttivo del Paese,  con  l'obiettivo  di  far
acquisire agli studenti, in relazione  all'esercizio  di  professioni
tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel
mondo del lavoro e per l'accesso all'universita' e  all'istruzione  e
formazione tecnica superiore. 
  2. I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si
concludono con il conseguimento di diplomi di  istruzione  secondaria
superiore in relazione ai  settori  e  agli  indirizzi  di  cui  agli
articoli 3 e 4, con riferimento al profilo  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione
e formazione, nonche' al profilo educativo, culturale e professionale
di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri
orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli  allegati  B)  e  C),
costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento
di scienze motorie e'  impartito  secondo  le  indicazioni  nazionali
relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali. 
  3. Gli istituti tecnici  collaborano  con  le  strutture  formative
accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico  professionali  costituiti
secondo  le  linee  guida  adottate  dal  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai  sensi  dell'articolo  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, anche allo  scopo  di
favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione. 
  4. Agli  istituti  tecnici  si  riferiscono  gli  istituti  tecnici
superiori secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo  prioritario  di
sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario,
mediante le specializzazioni richieste  dal  mondo  del  lavoro,  con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  comma  1-quinquies
          del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 
              «1-quinquies.  Sono  adottate  apposite  linee   guida,
          predisposte  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione   e
          d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, con la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del medesimo decreto  legislativo,  al  fine  di
          realizzare organici raccordi tra i percorsi degli  istituti
          tecnico-professionali  e  i  percorsi   di   istruzione   e
          formazione professionale finalizzati  al  conseguimento  di
          qualifiche e  diplomi  professionali  di  competenza  delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.». 
              - Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 25 gennaio 2008 recante: «Linee guida  per  la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori» si vedano le note alle premesse.