Art. 4 Istituti tecnici per il settore tecnologico 1. I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui all'Allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi: a) meccanica, meccatronica ed energia (C1); b) trasporti e logistica (C2); c) elettronica ed elettrotecnica (C3); d) informatica e telecomunicazioni (C4); e) grafica e comunicazione (C5); f) chimica, materiali e biotecnologie (C6); g) sistema moda (C7); h) agraria, agroalimentare e agroindustria (C8); i) costruzioni, ambiente e territorio (C9). 2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito delle attivita' e degli insegnamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) le seguenti ore di compresenza in laboratorio: 264 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio di cui 561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno. 3. Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli gia' previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D).