Art. 4 
 
 
             Istituti tecnici per il settore tecnologico 
 
  1. I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui
all'Allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento  e  agli
strumenti organizzativi e metodologici di cui  ai  punti  2.1  e  2.4
dell'Allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti  tecnici  e
al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui
al  punto  2.3  dell'allegato  medesimo,  in  relazione  ai  seguenti
indirizzi: 
    a) meccanica, meccatronica ed energia (C1); 
    b) trasporti e logistica (C2); 
    c) elettronica ed elettrotecnica (C3); 
    d) informatica e telecomunicazioni (C4); 
    e) grafica e comunicazione (C5); 
    f) chimica, materiali e biotecnologie (C6); 
    g) sistema moda (C7); 
    h) agraria, agroalimentare e agroindustria (C8); 
    i) costruzioni, ambiente e territorio (C9). 
  2. I percorsi di  cui  al  comma  1  prevedono,  nell'ambito  delle
attivita' e degli  insegnamenti  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,
lettere  a),  b),  c)  e  d)  le  seguenti  ore  di  compresenza   in
laboratorio: 264 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio  di  cui
561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno. 
  3. Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono  dotati  di
un  ufficio  tecnico  con  il  compito  di  sostenere   la   migliore
organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici  e  il
loro adeguamento in relazione alle  esigenze  poste  dall'innovazione
tecnologica, nonche' per la sicurezza delle persone e  dell'ambiente.
Per i relativi posti, si  fa  riferimento  a  quelli  gia'  previsti,
secondo il  previgente  ordinamento,  dai  decreti  istitutivi  degli
istituti tecnici confluiti  negli  ordinamenti  di  cui  al  presente
regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D).