Art. 6 
 
 
                     Valutazione e titoli finali 
 
  1.  La  valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimenti  e'
effettuata secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226  e  successive  modificazioni,
dall'articolo  2  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e
dal  regolamento  emanato  con  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
  2. I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame  di
Stato,  secondo  le  vigenti  disposizioni  sugli  esami   conclusivi
dell'istruzione secondaria superiore. 
  3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per  gli  esami
di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare, in
particolare, la capacita' dello studente di utilizzare i saperi e  le
competenze  acquisiti  nel  corso  degli  studi  anche  in   contesti
applicativi. A tal fine,  con  riferimento  a  specifiche  competenze
relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame  si  possono
avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con  documentata
esperienza nel settore di riferimento. 
  4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli
istituti tecnici viene rilasciato il diploma di  istruzione  tecnica,
indicante  l'indirizzo  seguito  dallo  studente  e   le   competenze
acquisite, anche con riferimento alle eventuali  opzioni  scelte.  Il
predetto  diploma  costituisce  titolo   necessario   per   l'accesso
all'universita'  ed  agli  istituti  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e  ai  percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e  III
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  25
gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo  a  tutti
gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53»: 
              «Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
          periodica   e   annuale,   degli   apprendimenti   e    del
          comportamento degli  studenti  e  la  certificazione  delle
          competenze, abilita' e capacita'  da  essi  acquisite  sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita' educative e  didattiche  previsti  dai  piani  di
          studio  personalizzati.  Sulla  base  degli   esiti   della
          valutazione  periodica,  gli  istituti  predispongono   gli
          interventi educativi  e  didattici  ritenuti  necessari  al
          recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 
              2.  Ai  fini  della   validita'   dell'anno,   per   la
          valutazione dello studente, e' richiesta  la  frequenza  di
          almeno  tre  quarti  dell'orario   annuale   personalizzato
          complessivo di cui all'art. 3. 
              3. 
              4. 
              5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati  esterni
          in possesso dei  requisiti  prescritti  dall'art.  2  della
          legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art.  3  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 
              6.  Coloro  che  chiedano  di  rientrare  nei  percorsi
          liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo
          ciclo tanti anni prima quanti ne  occorrono  per  il  corso
          normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi
          successive alla prima previa valutazione delle  conoscenze,
          competenze,  abilita'  e  capacita'   possedute,   comunque
          acquisite, da  parte  di  apposite  commissioni  costituite
          presso  le  istituzioni  del  sistema  dei   licei,   anche
          collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale  valutazione
          le  commissioni  tengono  conto  dei   crediti   acquisiti,
          debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
          ad eventuali prove  per  l'accertamento  delle  conoscenze,
          competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
          prosecuzione  degli  studi.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          stabilite le  modalita'  di  costituzione  e  funzionamento
          delle commissioni. Alle  valutazioni  di  cui  al  presente
          comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini. 
              7. Coloro che cessino di frequentare  l'istituto  prima
          del 15 marzo e che intendano di proseguire  gli  studi  nel
          sistema dei licei, possono chiedere  di  essere  sottoposti
          alle  valutazioni  di  cui  al  comma  6.  Sono  dispensati
          dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame  di
          Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano  compiuto
          il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
          quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro  che,
          nell'anno  in  corso,  abbiano  compiuto  o   compiano   il
          ventitreesimo anno di eta' sono altresi'  dispensati  dalla
          presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  1°
          settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge  20  ottobre
          2009, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
          istruzione e universita'»: 
              «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
          n. 249, e successive modificazioni, in materia di  diritti,
          doveri e sistema disciplinare degli studenti  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento di ogni studente durante tutto il periodo  di
          permanenza nella sede scolastica, anche in  relazione  alla
          partecipazione alle attivita' ed agli interventi  educativi
          realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori  della
          propria sede. 
              1-bis. Le somme iscritte  nel  conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto dall'art.  1,  commi  28  e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
              3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo.». 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 si  vedano  le  note
          alle premesse.