Art. 7 
 
 
  Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi 
 
  1. I percorsi degli  istituti  tecnici  sono  oggetto  di  costante
monitoraggio, anche ai fini della loro  innovazione  permanente,  nel
confronto con le regioni, gli enti locali, le  parti  sociali  e  gli
altri  Ministeri  interessati,  avvalendosi   anche   dell'assistenza
tecnica  dell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
educativo di  istruzione  e  formazione  (I.N.VAL.S.I),  dell'Agenzia
nazionale per lo  sviluppo  dell'autonomia  scolastica  (A.N.S.A.S.),
dell'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (I.S.F.O.L), di  Italia  lavoro  e  dell'Istituto  per  la
promozione industriale (I.P.I), senza ulteriori oneri a carico  della
finanza pubblica. 
  2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento
degli  istituti  tecnici   sono   aggiornati,   periodicamente,   con
riferimento agli esiti del monitoraggio di cui  al  comma  1  e  agli
sviluppi della ricerca scientifica e alle  innovazioni  tecnologiche,
nonche' alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. 
  3.  I  risultati  di  apprendimento  sono  oggetto  di  valutazione
periodica da parte dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del
sistema educativo di istruzione e formazione  (I.N.VAL.S.I),  che  ne
cura  anche  la  pubblicizzazione  degli  esiti.  I   risultati   del
monitoraggio  e  della  valutazione  sono  oggetto  di  un   rapporto
presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.