Art. 8 
 
 
                   Passaggio al nuovo ordinamento 
 
  1.  Gli  attuali  istituti  tecnici  di  ogni  tipo   e   indirizzo
confluiscono,  a  partire  dall'anno  scolastico   2010-2011,   negli
istituti tecnici  di  cui  al  presente  regolamento  secondo  quanto
previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D). Per la  confluenza
di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'Allegato D),
si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista  dai
provvedimenti di autorizzazione  alla  sperimentazione  adottati  dal
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  Gli
indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti
presso   gli   istituti    tecnici,    ivi    compreso    l'indirizzo
scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei  nuovi  ordinamenti  dei
licei definiti in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Negli istituti tecnici agrari specializzati  per
la viticoltura ed enologia,  confluiti  negli  istituti  tecnici  del
settore  tecnologico  ad   indirizzo   «Agraria,   agroalimentare   e
agroindustria»  come  indicato  nell'Allegato  D),  i   percorsi   si
sviluppano in un ulteriore sesto  anno,  ai  fini  del  conseguimento
della specializzazione di «Enotecnico» gia' prevista  dal  previgente
ordinamento. L'ulteriore sesto anno, definito con i decreti di cui al
comma 2, lettera d), puo' essere attivato nei limiti delle  dotazioni
organiche del personale  docente  a  tal  fine  previste  per  l'anno
scolastico 2009/2010. 
  2.   Con   successivi   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
    a) l' articolazione delle cattedre, in relazione alle  classi  di
concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi  di  cui
agli Allegati B) e C), da determinarsi  anche  con  riferimento  alla
ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle  lezioni  di  cui
all'articolo 1, comma 4, a partire  dalle  classi  seconde,  terze  e
quarte  degli  istituti  tecnici  funzionanti  nell'anno   scolastico
2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in ogni  caso  nei  limiti
degli organici determinati a legislazione vigente, e'  effettuata  in
modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente
con riferimento alle classi  di  concorso  le  cui  discipline  hanno
complessivamente un  orario  annuale  pari  o  superiore  a  99  ore,
comprese le ore di compresenza degli insegnanti  tecnico-pratici;  le
cattedre  sono  costituite,  di  norma,  con  non  meno  di  18   ore
settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua  inglese,  di
una disciplina non linguistica compresa nell'area  di  indirizzo  del
quinto anno, da attivare in  ogni  caso  nei  limiti  degli  organici
determinati a legislazione vigente; 
    c) gli indicatori per la valutazione  e  l'autovalutazione  degli
istituti tecnici, anche con riferimento  al  quadro  europeo  per  la
garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione; 
    d) la definizione, previo parere della Conferenza Stato,  Regioni
e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, degli ambiti, dei criteri  e  delle  modalita'  per  l'ulteriore
articolazione delle aree di indirizzo di cui agli  articoli  3  e  4,
negli spazi di flessibilita' di cui all'articolo 5, comma 3,  lettera
b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un  apposito  elenco
nazionale, nonche' la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo
anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli  insegnanti
tecnico pratici di cui agli Allegati B) e C), da realizzare  in  ogni
caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 
  3. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee  guida  a
sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica  delle  istituzioni
scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze,
abilita' e conoscenze dei risultati  di  apprendimento  di  cui  agli
Allegati B)  e  C),  nonche'  da  misure  nazionali  di  sistema  per
l'aggiornamento  dei  dirigenti,  dei   docenti   e   del   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario degli  istituti  tecnici  e  per
informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli
studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011. 
  4. I posti relativi all'Ufficio  tecnico  di  cui  all'articolo  4,
comma  3,  sono  coperti  prioritariamente  con  personale   titolare
nell'istituzione   scolastica   e,   in   mancanza,   con   personale
appartenente a  classe  di  concorso  in  esubero  con  modalita'  da
definire in sede di contrattazione collettiva  nazionale  integrativa
sulla mobilita' e sulle utilizzazioni. 
  5. In fase di prima applicazione del presente regolamento,  le  ore
di compresenza in laboratorio degli insegnanti tecnico  pratici,  per
l'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui  all'articolo
4, comma 1, lettera i), sono previste a partire dal secondo biennio. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
          recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la  perequazione  tributaria»,  si
          veda la nota al titolo. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.