Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'attuazione del presente regolamento si provvede  nei  limiti
delle risorse finanziarie previste  dagli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  da  realizzare  anche  con  la
successiva emanazione dei regolamenti di completamento della  riforma
concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi  serali,
e la razionalizzazione ed accorpamento delle  classi  di  concorso  a
cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale  di  riforma
del sistema scolastico. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  alle  finalita'  del  presente   regolamento
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto
speciale e delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo  quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti. 
  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e
integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti
di tali scuole. 
  4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
          recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la  perequazione  tributaria»,  si
          veda la nota al titolo.