Art. 10 
 
 
          Orario annuale e attivita' educative e didattiche 
 
  1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri: 
    a. i risultati di apprendimento  sono  declinati  in  conoscenze,
abilita'  e  competenze  in  relazione   alla   Raccomandazione   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2008,  sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento
permanente (EQF), anche ai fini della  mobilita'  delle  persone  sul
territorio dell'Unione europea; 
    b. l'orario  annuale,  comprensivo  della  quota  riservata  alle
regioni, alle istituzioni scolastiche  autonome  ed  all'insegnamento
della religione cattolica  in  conformita'  all'accordo  che  apporta
modifiche  al  concordato  lateranense  e  al   relativo   protocollo
addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121,  ed  alle
conseguenti  intese,  e'  articolato  in  attivita'  e   insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente
previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2,  lettera
c), e 3; 
    c. la quota dei piani di studio rimessa alle singole  istituzioni
scolastiche nell'ambito degli indirizzi  definiti  dalle  regioni  in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale  di  cui
all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del  contingente
di organico ad  esse  annualmente  assegnato  e  tenuto  conto  delle
richieste degli studenti e  delle  loro  famiglie,  non  puo'  essere
superiore al 20  per  cento  del  monte  ore  complessivo  nel  primo
biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20  per  cento  nel
quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio
di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore  a
un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse
le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di  studio
di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota  non
dovra' determinare esuberi di personale. 
  2. Ai fini della realizzazione dei principi di cui al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e  per   il
conseguimento  degli  obiettivi  formativi   di   cui   al   presente
regolamento,   nell'esercizio   della   loro   autonomia   didattica,
organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche: 
    a. possono costituire,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, dipartimenti, quali  articolazioni  funzionali  del
collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa  e
alla didattica; 
    b. possono dotarsi, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti
del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica  e
tecnologica, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica,  musicale  e  coreutica,  con  funzioni  consultive  e  di
proposta  per  l'organizzazione  e  l'utilizzazione  degli  spazi  di
autonomia e flessibilita'; ai componenti del  comitato  non  spettano
compensi a nessun titolo; 
    c.  possono  organizzare,  attraverso   il   piano   dell'offerta
formativa,  nei  limiti  delle  loro  disponibilita'   di   bilancio,
attivita'  ed  insegnamenti  facoltativi  coerenti  con  il   profilo
educativo, culturale e professionale dello studente previsto  per  il
relativo percorso liceale. La scelta di tali attivita' e insegnamenti
e' facoltativa per  gli  studenti.  Gli  studenti  sono  tenuti  alla
frequenza delle attivita' e degli insegnamenti facoltativi prescelti.
Le materie facoltative concorrono alla  valutazione  complessiva.  Al
fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli  istituti  possono
organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti,
nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale  di  ciascuna
istituzione scolastica. 
  3. Le attivita'  e  gli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli
studenti sono finalizzati al conseguimento  delle  conoscenze,  delle
abilita' e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in  rapporto
allo  specifico  percorso  liceale.   Nell'ambito   delle   dotazioni
organiche del personale docente definite annualmente con  il  decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 22 della legge  23  dicembre
1998,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  fermi   restando   il
conseguimento,  a  regime,  degli   obiettivi   finanziari   di   cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133,   e
subordinatamente alla preventiva  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  circa  la  sussistenza  di
economie aggiuntive, puo' essere previsto un contingente di  organico
da assegnare alle singole  istituzioni  scolastiche  e/o  disponibile
attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  con  il  quale
possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti  gli
studenti  e/o  attivati  ulteriori   insegnamenti,   finalizzati   al
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  piano   dell'offerta
formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei  piani
di studio. L'elenco di detti insegnamenti e' compreso nell'allegato H
al presente regolamento. 
  4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni
scolastiche attivano gli strumenti di  autonomia  didattica  previsti
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo
1999, n. 275. 
  5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso  del
liceo linguistico, nel quinto anno e'  impartito  l'insegnamento,  in
lingua  straniera,  di  una  disciplina  non   linguistica   compresa
nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per  tutti
gli  studenti  o  nell'area  degli  insegnamenti   attivabili   dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del  contingente  di  organico  ad
esse annualmente assegnato. Tale insegnamento  e'  attivato  in  ogni
caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 
  6.   Attraverso   apposito    decreto    emanato    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definite  le
linee guida per l'insegnamento in lingua straniera di una  disciplina
non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire  il
predetto insegnamento.  Dall'adozione  di  tale  decreto  non  devono
scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Le attivita' e  gli  insegnamenti  relativi  a  «Cittadinanza  e
Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge  1°  settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica
e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse  previsto,  con
riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in  mancanza
di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Per  i   riferimenti   della   Raccomandazione   del
          Parlamento e dell'Unione europea del 23 aprile  2008  sulla
          costituzione  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche   per
          l'apprendimento  permanente,  si  vedano   le   note   alle
          premesse. 
              - Il testo della legge 25 marzo 1985, n.  121,  recante
          «Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo,   con   protocollo
          addizionale, firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che
          apporta modificazioni  al  Concordato  lateranense  dell'11
          febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa  Sede»
          e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in  materia
          di autonomia delle istituzioni scolastiche»  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  22  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo»: 
              «Art. 22 (Assunzioni di personale). -  1.  All'art.  39
          della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) - d) (Omissis); 
              2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n.  1127,
          e' abrogato. 
              3. All'art. 1, comma 3, della legge 26  novembre  1993,
          n. 482 , sono soppresse le parole da: «non puo' avere» fino
          a: «non consecutivi,». 
              4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  come  da
          ultimo prorogato dal comma 23, secondo  periodo,  dell'art.
          39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31
          dicembre 1999. 
              5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e'
          autorizzato ad assumere, al di fuori  della  previsione  di
          fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di  personale  a
          tempo  determinato,  con  prestazioni  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  per  profili  professionali   delle   qualifiche
          funzionali non superiori  alla  settima  e  di  durata  non
          superiore ad un anno, prorogabile a due.  Il  personale  e'
          destinato a  garantire  l'apertura  pomeridiana,  serale  e
          festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita'
          dello Stato, biblioteche e archivi. Al  relativo  onere  si
          provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25
          marzo 1997, n. 78, nei  limiti  di  lire  15  miliardi  per
          ciascuno degli anni 1999 e  2000.  Deve,  comunque,  essere
          assicurato un  sostanziale  equilibrio  nella  dislocazione
          territoriale delle strutture prescelte. 
              6.  Le  assunzioni  di  personale  non  vedente,  quale
          centralinista    telefonico,     massofisioterapista     ed
          insegnante, non possono subire alcun blocco  o  limitazione
          sia  nelle  pubbliche  amministrazioni  sia  nelle  aziende
          private. 
              7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113  ,
          si applicano anche  agli  enti  locali,  nelle  cui  piante
          organiche e' previsto il posto di centralinista telefonico. 
              8.  Per  coloro  che  abbiano  gia'  prestato  servizio
          militare obbligatorio, o che siano trattenuti  in  servizio
          per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite
          massimo  di  eta',  di  cui  alla  lettera  d)  della  voce
          «Requisiti di stato civile» dell'allegato 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332  ,  e'
          elevato a ventitre' anni. 
              9. (Omissis)». 
              - Per il  testo  dell'art.  64,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,
          n. 133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria» si vedano le note al titolo e alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
          istruzione e universita'.», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009,  oltre  ad  una
          sperimentazione  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  11   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di
          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a
          «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito  delle   aree
          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore
          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
              1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta
          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo
          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia
          ordinaria e speciale. 
              2. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».