Art. 12 
 
 
                Monitoraggio e valutazione di sistema 
 
  1. I percorsi dei licei sono oggetto  di  costante  monitoraggio  e
valutazione.   A   tal    fine,    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  avvalersi  dell'assistenza
tecnica  dell'Agenzia  nazionale  per  lo   sviluppo   dell'autonomia
scolastica (ANSAS)  e  dell'Istituto  nazionale  di  valutazione  del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 
  2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
di formazione per il sistema dei licei, nonche' le indicazioni di cui
all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente
in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonche' alle  esigenze
espresse dalle universita', dalle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  dal  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni. 
  3. Il raggiungimento, da  parte  degli  studenti,  degli  obiettivi
specifici di apprendimento previsti dalle  indicazioni  nazionali  di
cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e' oggetto di  valutazione
periodica da parte dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del
sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI).  Il
medesimo  Istituto  cura   la   pubblicazione   degli   esiti   della
valutazione. 
  4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto  i
risultati del monitoraggio e della valutazione.