Art. 13 Passaggio al nuovo ordinamento 1. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto. 2. Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal comma 1. 3. I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. 4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento e' individuata nella tabella contenuta nell'allegato L del presente regolamento. 5. In rapporto alla specificita' dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma 1, purche' compresa tra quelle indicate nella tabella medesima. Gli istituti d'arte possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte finalizzate alla confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni scolastiche statali sono valutate dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale. 6. Le sezioni di liceo musicale e coreutico sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non piu' di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 7. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale e' subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita' di organizzazione e svolgimento della didattica, nonche' di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento. 9. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico e' richiesta, in prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale di danza. 10. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti: a. le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente regolamento; b. l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica; c. gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione. 11. Il passaggio al nuovo ordinamento e' accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge15 marzo 1997, n. 59» e' il seguente: «Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) (omissis); b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)». - Per il testo dell'art. 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» si veda la nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1.-7. (omissis); 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - f) (omissis); g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;».