Art. 13


                   Passaggio al nuovo ordinamento

  1.  A  partire  dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico
2010/2011,  gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con
le  relative  sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali
di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella
contenuta  nell'allegato  I, ferma restando, per le classi successive
alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.
  2. Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono
nei  licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal
comma 1.
  3.  I  percorsi  sperimentali  musicali e coreutici autorizzati con
decreto   ministeriale   confluiscono  nei  nuovi  licei  musicali  e
coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime
classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.
  4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei
percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente
con  i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di
cui  al  presente  regolamento e' individuata nella tabella contenuta
nell'allegato L del presente regolamento.
  5.   In   rapporto   alla  specificita'  dei  percorsi  di  origine
sperimentale  effettivamente  attuati,  le  istituzioni  scolastiche,
statali   e   paritarie,  possono  presentare  ai  competenti  uffici
scolastici    regionali    motivate    proposte    finalizzate   alla
individuazione  di  una  confluenza  diversa da quella indicata nella
tabella di cui al comma 1, purche' compresa tra quelle indicate nella
tabella   medesima.   Gli   istituti  d'arte  possono  presentare  ai
competenti  uffici  scolastici  regionali  proposte  finalizzate alla
confluenza   negli   istituti   professionali   per   l'industria   e
l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni
scolastiche  statali  sono  valutate  dalle regioni nell'ambito della
programmazione dell'offerta formativa regionale.
  6.  Le  sezioni  di  liceo  musicale e coreutico sono istituite nel
quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo
138,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.  In  prima applicazione del presente regolamento, sono istituite
sul  territorio  nazionale non piu' di quaranta sezioni musicali e di
dieci  sezioni  coreutiche. Alla ripartizione delle sezioni a livello
regionale  si  provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di
intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  7.  Eventuali  sezioni  aggiuntive  di  liceo  musicale e coreutico
possono  essere  istituite  con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  8.  L'istituzione  di  sezioni  di liceo musicale e' subordinata in
prima   attuazione   alla  stipula  di  apposita  convenzione  con  i
conservatori  di  musica  e gli istituti musicali pareggiati ai sensi
dell'articolo  2,  comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999,
n.  508.  La  convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita' di
organizzazione    e   svolgimento   della   didattica,   nonche'   di
certificazione   delle  competenze  acquisite  dagli  studenti  nelle
discipline   musicali   previste   nell'allegato   E   del   presente
regolamento.
  9. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico e' richiesta, in
prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale
di danza.
  10.   Con   successivi   decreti   del   Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti:
    a.  le  indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici
di  apprendimento  con  riferimento ai profili di cui all'articolo 2,
commi 1 e 3, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi
nei  piani  degli  studi  previsti  per  i percorsi liceali di cui al
presente regolamento;
    b.  l'articolazione  delle  cattedre  per  ciascuno  dei percorsi
liceali  di  cui  agli  articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle
classi   di   concorso   del  personale  docente;  le  cattedre  sono
costituite,  di  norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque
nel rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica;
    c.  gli  indicatori  per  la  valutazione e l'autovalutazione dei
percorsi  liceali,  anche  con  riferimento  al quadro europeo per la
garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione.
  11.  Il  passaggio  al  nuovo ordinamento e' accompagnato da misure
nazionali  di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con
le    associazioni   professionali   e   disciplinari   di   settore,
l'aggiornamento   dei   dirigenti,   dei   docenti  e  del  personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  dei  licei  e  a informare i
giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art.  138,  comma  1,  lettera  b)  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge15 marzo 1997, n. 59» e' il seguente: 
              «Art.  138  (Deleghe  alle  regioni).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 118,  comma  secondo,  della  Costituzione,  sono
          delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: 
                a) (omissis); 
                b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
          delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie,  della
          rete  scolastica,  sulla  base   dei   piani   provinciali,
          assicurando il coordinamento con la programmazione  di  cui
          alla lettera a)». 
              - Per il testo dell'art.  64,  comma  4-quinquies,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 113, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria» si veda la nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera g),
          della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  recante  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati»: 
              «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale). - 1.-7. (omissis); 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) - f) (omissis); 
                g) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore;».