Art. 14 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano 1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane.
Note all'art. 14: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.