Art. 14 
 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 
 
  1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di  attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve  le  modifiche
ed  integrazioni  per  gli  opportuni  adattamenti   agli   specifici
ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di  1254  ore  annuali
per il liceo artistico e di 1188 per  il  liceo  classico,  il  liceo
linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il
liceo delle scienze umane. 
 
          Note all'art. 14: 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante Modifiche al titolo V  della  parte  seconda  della
          Costituzione e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 24 ottobre 2001, n. 248.