Art. 2 Identita' dei licei 1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo. 2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realta', affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita' e competenze coerenti con le capacita' e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'Allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F e G ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a). 4. Il primo biennio e' finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3, nonche' all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalita' del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilita' e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identita' di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilita' e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento. 5. Il secondo biennio e' finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7. 7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle premesse. - Per il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» si vedano le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle premesse.