Art. 7 
 
 
                     Liceo musicale e coreutico 
 
  1. Il percorso del liceo musicale  e  coreutico,  articolato  nelle
rispettive sezioni, e' indirizzato all'apprendimento  tecnico-pratico
della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella  storia
e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare  le
conoscenze e le abilita' e a maturare le  competenze  necessarie  per
acquisire,  anche  attraverso  specifiche  attivita'  funzionali,  la
padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della
composizione,   interpretazione,   esecuzione   e   rappresentazione,
maturando la necessaria  prospettiva  culturale,  storica,  estetica,
teorica e tecnica. Assicura  altresi'  la  continuita'  dei  percorsi
formativi  per  gli  studenti  provenienti  dai  corsi  ad  indirizzo
musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio  1999,
n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 
  2. L'iscrizione al percorso  del  liceo  musicale  e  coreutico  e'
subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del
possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. 
  3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori  per
tutti gli studenti e' di 594  ore  nel  primo  biennio,  nel  secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali.
Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale
e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel  secondo  biennio  e  nel
quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. 
  4. Il piano degli studi del liceo  musicale  e  coreutico  e  delle
relative sezioni e' definito dall'allegato E al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 9 della legge
          3 maggio 1999, n. 124,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico»: 
              «9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola media e funzionanti nell'anno scolastico  1998-1999,
          sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi  lo  specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare   ed   arricchimento    dell'insegnamento
          obbligatorio dell'educazione musicale.  Il  Ministro  della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari, le prove d'esame e  l'articolazione  delle  cattedre
          provvedendo anche all'istituzione di una  specifica  classe
          di concorso di strumento  musicale.  I  docenti  che  hanno
          prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
          sperimentale di strumento musicale nella scuola  media  nel
          periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la  data
          di entrata in vigore della presente legge,  di  cui  almeno
          180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
          immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
          decorrere dall'anno scolastico  1999-2000  ai  sensi  della
          normativa  vigente.  A  tal  fine  essi  sono  inseriti,  a
          domanda, nelle graduatorie permanenti di cui  all'art.  401
          del testo unico, come sostituito dal comma  6  dell'art.  1
          della presente legge, da istituire per la nuova  classe  di
          concorso dopo l'espletamento della  sessione  riservata  di
          cui al successivo periodo. Per i docenti che non  siano  in
          possesso dell'abilitazione all'insegnamento  di  educazione
          musicale nella scuola media l'inclusione nelle  graduatorie
          permanenti e' subordinata  al  superamento  della  sessione
          riservata di esami  di  abilitazione  all'insegnamento,  da
          indire per la nuova classe di concorso ai  sensi  dell'art.
          2, comma 4, consistente in una prova analoga  a  quella  di
          cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».