Art. 8 
 
 
                          Liceo scientifico 
 
  1. Il percorso del liceo scientifico e' indirizzato allo studio del
nesso tra cultura  scientifica  e  tradizione  umanistica.  Favorisce
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica,
della  fisica  e  delle  scienze  naturali.  Guida  lo  studente   ad
approfondire ed a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilita'  ed  a
maturare le competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della
ricerca scientifica e tecnologica e per  individuare  le  interazioni
tra le diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la  padronanza  dei
linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie  relative,   anche
attraverso la pratica laboratoriale. 
  2.  Nel  rispetto  della  programmazione   regionale   dell'offerta
formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, l'opzione «scienze  applicate»  che  fornisce  allo
studente competenze particolarmente avanzate  negli  studi  afferenti
alla cultura  scientifico-tecnologica,  con  particolare  riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra,
all'informatica e alle loro applicazioni. 
  3.  L'orario  annuale  delle   attivita'   e   degli   insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel  primo  biennio,
corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore  nel  secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
  4. Il piano degli studi del  liceo  scientifico  e  della  relativa
opzione «scienze applicate» e' definito dall'allegato F  al  presente
regolamento.