Art. 12. 
 
(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
nonche' modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34) 
 
1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e
successive modificazioni, e' abrogato. 
2. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente: 
«2-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  ai
procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni  di
cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione e per  i  quali  non  sia  ancora  avvenuta  la
riscossione della sanzione irrogata». 
3. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6  e'
sostituito dal seguente: 
«6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonche' la legge 10 aprile  1991,
n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei  procedimenti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono  fatti
salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi». 
 
 
          Note all'art. 12. 
          - Si riporta il testo degli articoli 14 e 37 della legge 20
          febbraio 2006, n.  82  «Disposizioni  di  attuazione  della
          normativa comunitaria concernente  l'Organizzazione  comune
          di mercato (OCM) del vino», come modificato dalla  presente
          legge: 
          «Art.  14  (Detenzione  di  vinacce,  centri  di   raccolta
          temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione  del
          vinello).  -  1.  La   detenzione   delle   vinacce   negli
          stabilimenti  enologici  e'   vietata   a   decorrere   dal
          trentesimo  giorno  dalla  fine  del  periodo   vendemmiale
          determinato annualmente con il provvedimento delle  regioni
          e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  di  cui
          all'art. 9, comma 1. 
          2. Fatta eccezione per i casi  di  esenzione  o  di  ritiro
          previo controllo previsti dal citato  regolamento  (CE)  n.
          1493/1999, e successive modificazioni,  e  per  le  vinacce
          destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
          l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
          comunque ottenute dalla  trasformazione  delle  uve  e  dei
          prodotti vinosi devono  essere  avviate  direttamente  alle
          distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del  medesimo
          regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive  modificazioni,
          e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 
          3. E' consentita alle distillerie l'istituzione  di  centri
          di    raccolta    temporanei    fuori    fabbrica    previa
          autorizzazione,  valida  per  una  campagna   vitivinicola,
          rilasciata    dal     competente     ufficio     periferico
          dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale  deve
          essere  presentata  domanda   in   carta   da   bollo   con
          specificazione della  sede  e  dell'ubicazione  dei  locali
          interessati,   nonche'   del   quantitativo   presunto   di
          sottoprodotti  oggetto  di  richiesta.  L'introduzione  dei
          sottoprodotti  nei   locali   di   deposito   e'   comunque
          subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico,
          soggetto alle modalita' di cui al citato  regolamento  (CE)
          n. 884/2001, e successive modificazioni. 
          4.  La  detenzione  di  vinacce  destinate  ad  altri   usi
          industriali,  diversi  dalla  distillazione,  ivi  compresa
          l'estrazione dell'enocianina, deve  essere  preventivamente
          comunicata dai responsabili degli stabilimenti  industriali
          utilizzatori   all'ufficio   periferico    dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi competente in base al  luogo  di
          detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
          e valida per  una  campagna  vitivinicola,  deve  pervenire
          all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro  il
          quinto  giorno  antecedente  alla  prima  introduzione   di
          vinaccia e deve contenere il  nome  o  la  ragione  sociale
          dell'impresa, la sede legale, la partita  IVA,  l'indirizzo
          dello  stabilimento  di  detenzione  delle  vinacce  e   la
          quantita' complessiva che  si  prevede  di  introdurre  nel
          corso della campagna vitivinicola di riferimento. 
          5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere  estratte
          dalle cantine, devono essere  denaturate  con  la  sostanza
          rivelatrice  prescritta  dal   Ministro   delle   politiche
          agricole e forestali con proprio decreto, da emanare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da
          osservare per l'impiego della sostanza denaturante. 
          6.  Le   operazioni   di   ottenimento,   denaturazione   e
          trasferimento delle fecce di vino sono soggette  alla  sola
          comunicazione prevista dall'art. 10 del citato  regolamento
          (CE) n. 884/2001. 
          7. La preparazione del vinello e' consentita: 
          a)  presso  le  distillerie  e  gli  stabilimenti  per   lo
          sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; 
          b) presso le cantine dei viticoltori  vinificatori  di  uve
          proprie aventi  capacita'  ricettiva  non  superiore  a  25
          ettolitri di vino, a condizione che ne siano  prodotti  non
          piu' di 5 ettolitri e che siano  utilizzati  esclusivamente
          per uso familiare o aziendale. 
          8. (abrogato)». 
          «Art. 37 (Modifiche al decreto legislativo 10 agosto  2000,
          n. 260). - 1. All'art. 1 del decreto legislativo 10  agosto
          2000, n. 260, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          «10-bis.  Chiunque  non   osserva   le   modalita'   e   le
          prescrizioni  adottate  con  decreto  del  Ministro   delle
          politiche agricole e forestali riguardanti  l'aggiunta  nei
          vini   destinati   alle   distillazioni   delle    sostanze
          rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n.  1493/1999,
          e successive modificazioni, e al  relativo  regolamento  di
          applicazione (CE) n. 1623/2000 della  Commissione,  del  25
          luglio  2000,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 
          10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
          che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e
          dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III,  capo
          I, del regolamento (CE)  n.  1493/1999,  e  delle  relative
          disposizioni  applicative,   nonche'   della   legislazione
          nazionale,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 
          10-quater.   Chiunque   non   osserva    le    prescrizioni
          sull'elaborazione  e  sulla  commercializzazione  dei  vini
          spumanti, previste  dall'allegato  V,  sezioni  H  e  I,  e
          dall'allegato  VI,  sezione  K,  del  regolamento  (CE)  n.
          1493/1999,  e  dalle  relative  disposizioni   applicative,
          nonche' dalla  legislazione  nazionale,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da  300  euro  a  30.000
          euro. 
          10-quinquies.  Chiunque   non   osserva   le   prescrizioni
          sull'elaborazione  e  sulla  commercializzazione  dei  vini
          liquorosi,  previste  dall'allegato   V,   sezione   J,   e
          dall'allegato  VI,  sezione  L,  del  regolamento  (CE)  n.
          1493/1999,  e  dalle  relative  disposizioni   applicative,
          nonche' dalla  legislazione  nazionale,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da  200  euro  a  20.000
          euro. 
          10-sexies.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  sulla
          definizione, designazione  e  presentazione  delle  bevande
          spiritose,   dei   vini   aromatizzati,    delle    bevande
          aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati  di
          prodotti vitivinicoli stabilite dai  regolamenti  (CEE)  n.
          1576/89 del Consiglio, del 29  maggio  1989,  e  successive
          modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio,  del  10  giugno
          1991,   e   successive   modificazioni,    nonche'    dalla
          legislazione   nazionale,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro». 
          2. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 10 agosto
          2000, n. 260, e' abrogato; conseguentemente,  alla  rubrica
          del medesimo art. 3, le parole:  «Disposizioni  finali  ed»
          sono soppresse. 
          2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          ai procedimenti amministrativi sanzionatori  relativi  alle
          violazioni di cui  al  presente  articolo,  commesse  prima
          dell'entrata in vigore della presente disposizione e per  i
          quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione
          irrogata.». 
          - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge  25  febbraio
          2008, n. 34 «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee. Legge comunitaria  2007»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          «Art. 8 (Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del
          Consiglio,  del  19   giugno   2006,   recante   norme   di
          commercializzazione  applicabili  alle  uova).  -   1.   In
          applicazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n.  1028/2006
          del  Consiglio,  del  19  giugno  2006,  recante  norme  di
          commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e  le
          province autonome competenti  per  territorio  autorizzano,
          previo accertamento delle condizioni previste  dalle  norme
          comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare
          le uova ed  attribuiscono  a  detti  centri  il  prescritto
          codice di identificazione  sulla  base  delle  disposizioni
          adottate dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali. 
          2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano,  ai
          sensi dell'art. 4 del regolamento  (CE)  n.  1028/2006,  ai
          produttori aventi fino a 50 galline ovaiole,  a  condizione
          che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel
          punto di vendita con  un  cartello  a  caratteri  chiari  e
          leggibili. 
          3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia  a
          decorrere dall'inclusione del centro  di  imballaggio,  con
          relativo codice di identificazione, in un  apposito  elenco
          pubblicato nel sito Internet del Ministero delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          adotta le opportune  norme  tecniche  che  consentono  alle
          regioni e alle province autonome che ne facciano  richiesta
          di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio  di
          propria competenza, l'elenco di cui al periodo  precedente,
          provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri
          nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4. 
          4. Le regioni e  le  province  autonome  verificano  che  i
          centri   di   imballaggio   autorizzati    rispettino    le
          prescrizioni previste dalle  norme  comunitarie  vigenti  e
          dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione,  la
          cui efficacia decorre dalla  cancellazione  dall'elenco  di
          cui al comma 3. 
          5. I controlli di cui all'art. 7 del  regolamento  (CE)  n.
          1028/2006 sono  svolti  dall'Ispettorato  centrale  per  il
          controllo della qualita' dei  prodotti  agroalimentari  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
          6. La legge 3 maggio 1971, n.  419,  nonche'  la  legge  10
          aprile  1991,  n.  137,  sono  abrogate.  Nell'ambito   dei
          procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, sono fatti  salvi  gli  accertamenti
          svolti sulla base delle suddette leggi. 
          7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma  1
          sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate
          sul  costo  del  servizio  e  modalita'  di  versamento  da
          stabilire con disposizioni delle regioni e  delle  province
          autonome competenti per  territorio.  I  soggetti  pubblici
          interessati all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi  precedenti  provvedono  ai  rispettivi   adempimenti
          nell'ambito   delle    attuali    dotazioni    strumentali,
          finanziarie e di risorse umane disponibili  a  legislazione
          vigente.».