Art. 13.

     (Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

  1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo
la lettera d) sono inserite le seguenti:
  "d-bis)   prevedere  il  ruolo  dell'educazione  finanziaria  quale
strumento  di  tutela  del  consumatore,  attribuendo  il  potere  di
promuovere,   nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali  e
finanziarie   disponibili   a  legislazione  vigente,  iniziative  di
informazione  ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria
fra  il  pubblico,  al  fine  di  favorire  relazioni  responsabili e
corrette tra intermediari e clienti;
  d-ter)  prevedere  l'istituzione,  nel rispetto della disciplina in
materia  di  tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali, di un
sistema  pubblico  di  prevenzione,  sul  piano amministrativo, delle
frodi  nel  settore del credito al consumo, con specifico riferimento
al  fenomeno  dei  furti  d'identita';  il  sistema di prevenzione e'
istituito  nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed
e'  basato  su  un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di
lavoro;  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e' titolare
dell'archivio  e  del  connesso  trattamento dei dati. Secondo quanto
previsto  dall'articolo  29  del  codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il  Ministero  dell'economia  e delle finanze designa per la gestione
dell'archivio  e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati
personali  la  societa'  CONSAP  Spa.  I  rapporti  tra  il Ministero
dell'economia  e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con
apposita  convenzione;  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze
individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di
prevenzione   e   le  tipologie  dei  dati  destinati  ad  alimentare
l'archivio   informatizzato.   La   partecipazione   al   sistema  di
prevenzione  comporta  da  parte  dell'aderente  il  pagamento  di un
contributo   in   favore   dell'ente  gestore.  All'attuazione  delle
disposizioni  di  cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
  d-quater)  prevedere  che il diniego del finanziamento da parte dei
soggetti  abilitati  all'esercizio  dell'attivita'  di  erogazione di
credito  ai  consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi
la  motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della
consultazione  di  banche  di  dati  e  di  sistemi  di  informazione
creditizia;
  d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato
il  finanziamento  sia  consentito  di prendere visione e di estrarre
copia,  a  sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva
motivazione".
 
          Note all'art. 13. 
          - Si riporta il testo dell'art. 33, della  legge  7  luglio
          2009, n. 88 «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - Legge comunitaria 2008»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          «Art.  33  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   della
          direttiva  2008/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai  contratti  di
          credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
          e previsione di modifiche ed integrazioni  alla  disciplina
          relativa ai soggetti operanti nel  settore  finanziario  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ai
          mediatori   creditizi   ed   agli   agenti   in   attivita'
          finanziaria).  -  1.  Nella  predisposizione  dei   decreti
          legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2008,
          relativa  ai  contratti  di  credito  ai  consumatori,  che
          provvederanno ad apportare al testo unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le  necessarie
          modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.  2,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) estendere,  in  tutto  o  in  parte,  gli  strumenti  di
          protezione del contraente  debole  previsti  in  attuazione
          della  direttiva   2008/48/CE   ad   altre   tipologie   di
          finanziamento a favore dei consumatori,  qualora  ricorrano
          analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
          ovvero delle finalita' del finanziamento; 
          b)  rafforzare  ed  estendere   i   poteri   amministrativi
          inibitori e l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          385  del  1993  per   contrastare   le   violazioni   delle
          disposizioni del titolo VI di tale testo  unico,  anche  se
          concernenti rapporti diversi dal  credito  al  consumo,  al
          fine  di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei
          comportamenti scorretti a danno della clientela. La  misura
          delle sanzioni amministrative e'  pari  a  quella  prevista
          dall'art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo
          n. 385 del 1993, e successive  modificazioni,  e  dall'art.
          39, comma 3, della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  e
          successive modificazioni; 
          c)  coordinare,  al   fine   di   evitare   sovrapposizioni
          normative, il titolo VI del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo n. 385  del  1993  con  le  altre  disposizioni
          legislative  aventi  a   oggetto   operazioni   e   servizi
          disciplinati  dal  medesimo  titolo  VI  e  contenute   nel
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  nel
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2007,  n.  40,  e  nel
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          applicando, per garantire  il  rispetto  di  queste  ultime
          disposizioni, i meccanismi di controllo  e  di  tutela  del
          cliente previsti dal citato titolo VI del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
          d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario  di  cui  al  titolo  V  e
          all'art. 155 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori  criteri
          direttivi a tutela dei consumatori: 
          1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione  al  fine  di
          consentire  l'operativita'  nei  confronti   del   pubblico
          soltanto  ai  soggetti  che  assicurino   affidabilita'   e
          correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 
          2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci, modulati
          anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario; 
          3)  garantire  la  semplificazione,  la   trasparenza,   la
          celerita',   l'economicita'   e   l'efficacia   dell'azione
          amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
          i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 
          4)   prevedere   sanzioni   amministrative   pecuniarie   e
          accessorie e forme di intervento  effettive,  dissuasive  e
          proporzionate,  quali,   tra   l'altro,   il   divieto   di
          intraprendere nuove operazioni e il potere di  sospensione,
          rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
          d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale
          strumento di tutela del consumatore, attribuendo il  potere
          di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e   finanziarie   disponibili   a   legislazione   vigente,
          iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere
          la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire
          relazioni  responsabili  e  corrette  tra  intermediari   e
          clienti; 
          d-ter)  prevedere   l'istituzione,   nel   rispetto   della
          disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
          personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo, con specifico riferimento al  fenomeno  dei  furti
          d'identita';  il  sistema  di  prevenzione   e'   istituito
          nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
          e' basato su un archivio centrale informatizzato  e  su  un
          gruppo  di  lavoro;  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   titolare   dell'archivio   e   del   connesso
          trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art.  29
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  designa  per  la
          gestione dell'archivio e in qualita'  di  responsabile  del
          trattamento dei dati personali la societa'  CONSAP  Spa.  I
          rapporti tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          l'ente gestore sono disciplinati con apposita  convenzione;
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  individua  le
          categorie dei soggetti che possono aderire  al  sistema  di
          prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
          l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema  di
          prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
          un contributo in favore dell'ente  gestore.  All'attuazione
          delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
          d-quater) prevedere che il  diniego  del  finanziamento  da
          parte dei soggetti abilitati  all'esercizio  dell'attivita'
          di   erogazione   di    credito    ai    consumatori    sia
          obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non
          integrata  nel  caso  di  mero   rinvio   all'esito   della
          consultazione  di  banche  di  dati   e   di   sistemi   di
          informazione creditizia; 
          d-quinquies) prevedere  che  al  soggetto  richiedente  cui
          viene negato il finanziamento sia  consentito  di  prendere
          visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento
          di diniego e della rispettiva motivazione; 
          e) rivedere la disciplina dei mediatori  creditizi  di  cui
          alla legge 7 marzo 1996, n.  108,  e  la  disciplina  degli
          agenti  in  attivita'  finanziaria  di   cui   al   decreto
          legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  introducendola  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,
          in modo da: 
          1)   assicurare   la   trasparenza   dell'operato   e    la
          professionalita'     delle     sopraindicate      categorie
          professionali,  prevedendo  l'innalzamento  dei   requisiti
          professionali; 
          2) istituire un organismo  avente  personalita'  giuridica,
          con autonomia  organizzativa  e  statutaria,  ed  eventuali
          articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          scelti tra le  categorie  dei  mediatori  creditizi,  degli
          agenti in  attivita'  finanziaria,  delle  banche  e  degli
          intermediari finanziari, con  il  compito  di  gestire  gli
          elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita'
          finanziaria.  Detto   organismo   sara'   sottoposto   alla
          vigilanza della Banca  d'Italia,  che,  in  caso  di  grave
          inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
          al Ministro dell'economia e delle finanze; 
          3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia
          e delle finanze adottato, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, ai sensi dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Banca
          d'Italia, siano determinate le modalita'  di  funzionamento
          dell'organismo di cui al numero 2)  e  sia  individuata  la
          disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali
          articolazioni  territoriali,  necessari  ad  assicurare  un
          efficace  svolgimento  delle  funzioni  di  gestione  degli
          elenchi, ivi compresi poteri di  verifica  e  sanzionatori;
          dell'iscrizione negli elenchi  dei  mediatori  creditizi  e
          degli agenti in  attivita'  finanziaria,  con  le  relative
          forme di pubblicita'; della determinazione  e  riscossione,
          da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni
          territoriali, di contributi o di altre somme  dovute  dagli
          iscritti  e  dai  richiedenti  l'iscrizione,  nella  misura
          necessaria per  garantire  lo  svolgimento  dell'attivita';
          delle modalita' di tenuta della documentazione  concernente
          l'attivita' svolta dai mediatori creditizi e  dagli  agenti
          in attivita' finanziaria; delle modalita' di  aggiornamento
          professionale di tali soggetti; 
          4) applicare, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
          385  del  1993,  e  successive  modificazioni,   prevedendo
          altresi' che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche
          regole di condotta. Con  riferimento  alle  commissioni  di
          mediazione e agli altri costi  accessori,  dovranno  essere
          assicurate  la  trasparenza  nonche'  l'applicazione  delle
          disposizioni previste per la determinazione degli interessi
          usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo  1996,  n.
          108, e dall'art. 1815 del codice civile; 
          5)  disciplinare  le  sanzioni   pecuniarie,   nonche'   la
          sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le  sanzioni
          accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
          provvedimenti connessi alla gestione  degli  elenchi  e  la
          Banca d'Italia per quelli relativi  alle  violazioni  delle
          disposizioni di cui al numero 4); 
          6)  individuare  cause  di  incompatibilita',  tra  cui  la
          contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine  di
          assicurare    la     professionalita'     e     l'autonomia
          dell'operativita'; 
          7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze  assicurative
          per   responsabilita'    civile    per    danni    arrecati
          nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 
          8) prevedere disposizioni transitorie per  disciplinare  il
          trasferimento nei  nuovi  elenchi  dei  mediatori  e  degli
          agenti in attivita' finanziaria gia' abilitati, purche'  in
          possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina; 
          9)  per  i  mediatori  creditizi  prevedere  l'obbligo   di
          indipendenza  da  banche  e  intermediari  e  l'obbligo  di
          adozione di una forma giuridica societaria per  l'esercizio
          dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
          le  societa'   di   mediazione   creditizia   di   maggiori
          dimensioni; 
          10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme
          di responsabilita' del soggetto  che  si  avvale  del  loro
          operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti; 
          f) coordinare il testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative  aventi
          come  oggetto  la  tutela  del  consumatore,  definendo  le
          informazioni che devono essere fornite al cliente  in  fase
          precontrattuale e le modalita'  di  illustrazione,  con  la
          specifica, in caso di offerta congiunta di  piu'  prodotti,
          dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi. 
          2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».