Art. 19. 
 
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  sulla
tutela  penale  dell'ambiente,  e  della  direttiva  2009/123/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2005/35/CE  relativa  all'inquinamento  provocato  dalle
         navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti  legislativi  al  fine  di  recepire  le  disposizioni  della
direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e  della  direttiva
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nel
rispetto delle modalita' e delle procedure  di  cui  all'articolo  1,
secondo i principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
2, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici,
realizzando il necessario coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti: 
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione  III  del  capo  I  del
decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231,   e   successive
modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle  direttive  di
cui al comma 1; 
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o  a  vantaggio
dei quali e' stato commesso uno dei reati di  cui  alla  lettera  a),
adeguate  e  proporzionate  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  di
confisca, di pubblicazione  della  sentenza  ed  eventualmente  anche
interdittive,  nell'osservanza  dei  principi   di   omogeneita'   ed
equivalenza rispetto alle  sanzioni  gia'  previste  per  fattispecie
simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13
del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  e   successive
modificazioni. 
 
 
          Note all'art. 19. 
          - La direttiva 2008/99/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  6
          dicembre 2008, n. L 328. 
          - La direttiva 2009/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  27
          ottobre 2009, n. L 280. 
          - La sezione III, del capo I, e gli articoli 12  e  13  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre 2000, n. 300) recano, rispettivamente: 
          «Responsabilita' amministrativa da reato» 
          «Art. 12 (Casi di riduzione della sanzione  pecuniaria).  -
          1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo'
          comunque essere superiore a euro 103.291 se: 
          a) l'autore del reato ha commesso il fatto  nel  prevalente
          interesse proprio o di terzi e l'ente non  ne  ha  ricavato
          vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 
          b)  il  danno  patrimoniale  cagionato  e'  di  particolare
          tenuita'. 
          2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se,  prima
          della dichiarazione di apertura del dibattimento  di  primo
          grado: 
          a)  l'ente  ha  risarcito  integralmente  il  danno  e   ha
          eliminato le conseguenze dannose  o  pericolose  del  reato
          ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
          b)  e'  stato  adottato  e  reso   operativo   un   modello
          organizzativo idoneo a  prevenire  reati  della  specie  di
          quello verificatosi. 
          3. Nel  caso  in  cui  concorrono  entrambe  le  condizioni
          previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e'
          ridotta dalla meta' ai due terzi. 
          4. In ogni caso, la sanzione  pecuniaria  non  puo'  essere
          inferiore a euro 10.329.». 
          «Art.  13  (Sanzioni  interdittive).  -  1.   Le   sanzioni
          interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali
          sono espressamente  previste,  quando  ricorre  almeno  una
          delle seguenti condizioni: 
          a) l'ente ha tratto dal  reato  un  profitto  di  rilevante
          entita' e  il  reato  e'  stato  commesso  da  soggetti  in
          posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti  all'altrui
          direzione quando, in questo caso, la commissione del  reato
          e'  stata  determinata  o  agevolata   da   gravi   carenze
          organizzative; 
          b) in caso di reiterazione degli illeciti. 
          2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non  inferiore
          a tre mesi e non superiore a due anni. 
          3. Le sanzioni  interdittive  non  si  applicano  nei  casi
          previsti dall'art. 12, comma 1.».