Art. 24. 
 
(Delega al Governo per il  recepimento  delle  raccomandazioni  della
Commissione  europea  2004/913/CE  e  2009/385/CE   in   materia   di
     remunerazione degli amministratori delle societa' quotate) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per
l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE
della  Commissione,  del  14  dicembre  2004,  e  della  sezione  II,
paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione,
del 30 aprile 2009. 
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui  alle  raccomandazioni  2004/
913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni: 
a) prevedere che le societa' quotate rendano pubblica  una  relazione
sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica
in  materia  di   remunerazione   dei   componenti   dell'organo   di
amministrazione,  dei  direttori  generali  e   dei   dirigenti   con
responsabilita' strategiche per l'esercizio finanziario successivo; 
b) anche al fine di assicurare la trasparenza  dell'attuazione  della
politica  di  remunerazione,  prevedere  che   la   relazione   sulla
remunerazione illustri in apposita  sezione  i  compensi  corrisposti
nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma
ai componenti degli organi di  amministrazione  e  di  controllo,  ai
direttori generali e ai dirigenti con responsabilita' strategiche; 
c) ferme restando le disposizioni  legislative  che  disciplinano  la
competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi
di amministrazione, stabilire il  coinvolgimento  dell'assemblea  dei
soci nell'approvazione della politica di remunerazione; 
d) prevedere che i sistemi retributivi  degli  amministratori  e  dei
membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non
debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del
rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo; 
e)  per  quanto  occorra,  attribuire  alle  amministrazioni  o  alle
autorita'  di  vigilanza  competenti  i  poteri   regolamentari   per
l'attuazione delle norme emanate ai sensi  della  delega  di  cui  al
presente articolo. 
 
 
          Note all'art. 24. 
          -  La  raccomandazione  2004/913/CE  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385. 
          -  La  raccomandazione  2009/385/CE  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 15 maggio 2009, n. L 120.