Art. 29. 
 
(Disposizioni  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   al
regolamento  (CE)  n.  1290/2005,  relativo  al  finanziamento  della
politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della  legge  23
dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in
          materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 
 
1. Al fine di garantire il corretto adempimento  di  quanto  disposto
dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del
21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento
della politica agricola comune,  all'articolo  1-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  dopo  le  parole:  «interventi  e
misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite
le  seguenti:  «nonche'  per   le   altre   finalita'   istituzionali
dell'AGEA». 
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n.  898,  e
successive  modificazioni,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Quando  la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari   o
inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa
di cui agli articoli seguenti». 
 
 
          Note all'art. 29. 
          -  Il  regolamento  1290/2005  (CE)  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209. 
          - Si riporta il testo del comma  2,  dell'art.  1-bis,  del
          decreto-legge 10 gennaio 2006. n. 2 (Interventi urgenti per
          i  settori  dell'agricoltura,   dell'agroindustria,   della
          pesca,  nonche'  in  materia  di   fiscalita'   d'impresa),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, come modificato dalla presente legge: 
          «2. Le somme assegnate all'AGEA,  destinate  all'attuazione
          di interventi e misure sul  mercato  agricolo,  affluiscono
          all'apposito conto  corrente  n.  20082  acceso  presso  la
          Tesoreria  centrale  dello  Stato  e   intestato   all'AGEA
          medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell'  AGEA
          per l'anno  2006  e'  istituito  un  apposito  capitolo  in
          entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e
          misure nazionali  nel  settore  agricolo  e  agroalimentare
          nonche' per le altre finalita' istituzionali dell'AGEA. Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,
          sono individuati gli interventi  e  le  misure  da  attuare
          utilizzando le risorse iscritte  al  predetto  capitolo  di
          entrata.». 
          - Si riporta il  comma  1,  dell'art.  2,  della  legge  23
          dicembre 1986,  n.  898,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          «Art. 2. - 1. Ove il fatto  non  configuri  il  piu'  grave
          reato  previsto  dall'art.  640-bis  del   codice   penale,
          chiunque, mediante l'esposizione di dati o  notizie  falsi,
          consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti,  premi,
          indennita', restituzioni, contributi o altre  erogazioni  a
          carico totale o parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di
          garanzia e del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
          rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre  anni.
          Quando  la  somma  indebitamente  percepita  e'   pari   od
          inferiore a 5.000 euro  si  applica  soltanto  la  sanzione
          amministrativa di cui agli articoli seguenti.».