Art. 30. 
 
(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007  e
n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i
                   pulcini di volatili da cortile) 
 
1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come  definiti
all'articolo 1 del regolamento (CE) n.  617/2008  della  Commissione,
del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso  il  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali   ai   sensi
dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE)  n.  617/2008,  nonche'
gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e
alla commercializzazione di uova da cova e  pulcini  di  volatili  da
cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo  I,  numero  2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007.
I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.  617/2008,  a  comunicare  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  entro  il
giorno 15 del  mese  successivo  a  quello  di  riferimento,  i  dati
produttivi mensili relativi alla propria attivita',  comprendenti  il
numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe
ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio,  destinati  ad
essere effettivamente utilizzati. 
2. L'eventuale cessazione o  interruzione  temporanea  dell'attivita'
degli   stabilimenti   registrati,   nonche'   ogni   variazione   di
potenzialita' lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede,
deve  essere  comunicata  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali  entro  dieci  giorni  dal  verificarsi  dell'
evento. 
3. Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
fatta salva l'applicazione  della  relativa  sanzione  amministrativa
pecuniaria, puo' provvedere alla sospensione, per un massimo  di  due
anni, dell'autorizzazione a svolgere  l'attivita'  di  produzione  di
uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti: 
a) quando l'impresa produttrice di pulcini  ometta  di  comunicare  i
dati statistici della propria attivita' per due volte  consecutive  o
per piu' di due volte nel corso dello stesso anno solare; 
b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta  di  comunicare  il
proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o  per  piu'
di due volte nel corso dello stesso anno solare. 
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel  presente
articolo, sempreche il fatto non costituisca reato, sono applicate le
sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate  da
un  terzo  fino  alla  meta'  dell'importo   massimo   in   caso   di
reiterazione: 
a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque  produca  uova  da
cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1; 
b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere  a)
e b); 
c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di  chiunque  metta  in
incubazione o detenga  uova  da  cova  non  stampigliate  secondo  la
normativa vigente o con stampigliatura illeggibile; 
d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga
per la vendita, o ponga altrimenti in commercio  per  uso  alimentare
umano uova da cova incubate; 
e) da euro 500 a euro 3.000 a carico  di  chiunque  non  rispetti  le
prescrizioni  relative   alla   pulizia,   al   contenuto   ed   alla
etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e  pulcini  di
cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008; 
f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di  chiunque  non  rispetti  gli
obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle  spedizioni
di partite di uova da cova  e  pulcini  di  cui  all'articolo  5  del
regolamento (CE) n. 617/2008; 
g) da euro 500 a euro 3.000 a carico  dei  centri  d'incubazione  che
omettano,  anche  solo  parzialmente,  di  tenere  le   registrazioni
relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa,  al
numero  di  uova  ritirate  dall'incubatrice  e  all'identita'  degli
acquirenti,  previste  dall'articolo  6  del  regolamento   (CE)   n.
617/2008. 
5. Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
fatta salva l'applicazione  della  relativa  sanzione  amministrativa
pecuniaria, puo' revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi
piu' gravi di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
6. Nell'ambito del controllo  delle  partite  di  uova  da  cova,  e'
ammessa una tolleranza del 5 per cento per le  uova  con  indicazioni
illeggibili. 
7.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge  24
novembre 1981, n. 689. 
8. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, emanato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono  definite  le  modalita'  applicative  del  presente
articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13  maggio  1966,  n.
356. 
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 30. 
          - Il regolamento 617/2008 (CE) e' pubblicata nella G.U.U.E.
          28 giugno 2008, n. L 168. 
          - La legge 24 novembre 1981, n.  689  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
          - La legge 13 maggio 1966, n. 356, abrogata dalla  presente
          legge, e' stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          giugno 1966, n. 141.