Art. 41. 
 
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,
n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione
       in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari) 
 
1. Il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, un  regolamento,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dellasalute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le  modalita'
e secondo i principi di cui all'articolo  20  della  legge  15  marzo
1997,  n.  59,  e  nel  rispetto  della  direttiva  91/414/  CEE  del
Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento  (CE)  n.  1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,  secondo
i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) prevedere procedure semplificate per  il  rilascio  e  il  rinnovo
delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in  particolare  in
riferimento   alle   modalita'   di   etichettatura   dei    prodotti
fitosanitari; 
b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e  di  esportazione
dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico; 
c) ridefinire la disciplina  di  autorizzazione  alla  immissione  in
commercio  per  particolari  prodotti   utilizzati   in   agricoltura
biologica, biodinamica e convenzionale; 
d) ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione
all'acquisto ed all'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  e  relativi
registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26,  27
e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri, ne' minori  entrate,  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
 
 
          Note all'art. 41. 
          - Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri»
          cosi' recita: 
          «2. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  aprile
          2001,  n.   290   «Regolamento   di   semplificazione   dei
          procedimenti  di  autorizzazione  alla   produzione,   alla
          immissione  in  commercio  e  alla  vendita   di   prodotti
          fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1,  L.
          n. 59/1997).» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          luglio 2001, n. 165, S.O. 
          - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59
          «Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa.», cosi' recita: 
          «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma  di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
          2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al  comma  1   prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
          3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per  le
          singole  materie,  stabiliti  con  la  legge   annuale   di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) definizione  del  riassetto  normativo  e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
          a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo  delle
          disposizioni vigenti, apportando  le  modifiche  necessarie
          per garantire la coerenza giuridica, logica  e  sistematica
          della normativa e per adeguare, aggiornare  e  semplificare
          il linguaggio normativo; 
          b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta  salva
          l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla  legge
          in generale premesse al codice civile; 
          c) indicazione dei principi generali,  in  particolare  per
          quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,  al
          contraddittorio,  alla  trasparenza   e   pubblicita'   che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
          d)    eliminazione    degli    interventi    amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
          e) sostituzione  degli  atti  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
          f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di
          un atto di consenso, comunque denominato, che non  implichi
          esercizio  di  discrezionalita'  amministrativa,  corredate
          dalla documentazione e dalle certificazioni  relative  alle
          caratteristiche tecniche  o  produttive  dell'attivita'  da
          svolgere, eventualmente richieste, si  considerano  accolte
          qualora non  venga  comunicato  apposito  provvedimento  di
          diniego entro il termine fissato per categorie di  atti  in
          relazione   alla   complessita'   del   procedimento,   con
          esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra  silenzio  e
          diniego o rifiuto; 
          g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative  non
          direttamente rivolte: 
          1)  alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
          2)  alla  eliminazione  delle  rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
          3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio
          delle attivita' economiche e lavorative; 
          4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
          rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 
          5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
          h)  promozione  degli  interventi  di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
          i) per le ipotesi per le  quali  sono  soppressi  i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
          l) attribuzione delle funzioni  amministrative  ai  comuni,
          salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,  citta'
          metropolitane, regioni  e  Stato  al  fine  di  assicurarne
          l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi
          fondamentali di attribuzione  delle  funzioni  secondo  gli
          stessi criteri da parte  delle  regioni  nelle  materie  di
          competenza legislativa concorrente; 
          m)    definizione    dei     criteri     di     adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
          n)  indicazione  esplicita  dell'autorita'   competente   a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
          3-bis. Il Governo, nelle materie  di  competenza  esclusiva
          dello Stato,  completa  il  processo  di  codificazione  di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari regolanti la medesima materia,  se  del  caso
          adeguandole alla nuova disciplina  di  livello  primario  e
          semplificandole secondo i  criteri  di  cui  ai  successivi
          commi. 
          4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
          emanati  sulla  base  della  legge  di  semplificazione   e
          riassetto  normativo  annuale,  per  quanto   concerne   le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
          a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e  di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
          b)  riduzione  dei   termini   per   la   conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
          c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso  tipo
          che si svolgono presso  diverse  amministrazioni  o  presso
          diversi uffici della medesima amministrazione; 
          d) riduzione del numero di  procedimenti  amministrativi  e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
          e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
          e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni  che
          prevedano  termini  perentori,  prorogabili  per  una  sola
          volta, per le fasi  di  integrazione  dell'efficacia  e  di
          controllo degli atti, decorsi i quali  i  provvedimenti  si
          intendono adottati; 
          f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa
          e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione
          e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari
          dell'azione amministrativa; 
          f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte  delle
          amministrazioni  e  dei  soggetti  a   queste   equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
          f-ter)  conformazione  ai   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
          f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e  degli
          atti  equiparabili  comunque  denominati,   nonche'   delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
          f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture  tecniche  e
          amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre   pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
          5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
          6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica, di concerto con il  Ministro  competente,  previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          quando siano coinvolti  interessi  delle  regioni  e  delle
          autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche'
          delle competenti Commissioni parlamentari. I  pareri  della
          Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono  resi
          entro  novanta  giorni  dalla   richiesta;   quello   delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
          7. I regolamenti di cui al comma 2,  ove  non  diversamente
          previsto dai decreti  legislativi,  entrano  in  vigore  il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  data   della   loro
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con  effetto  dalla
          stessa  data  sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
          8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre  ai
          principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: 
          a) trasferimento  ad  organi  monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
          b) individuazione delle responsabilita' e  delle  procedure
          di verifica e controllo; 
          c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non  piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
          d)  soppressione  dei  procedimenti  che  comportino,   per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
          e)   adeguamento    della    disciplina    sostanziale    e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
          f)  soppressione  dei  procedimenti   che   derogano   alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
          g)  regolazione,  ove  possibile,  di  tutti  gli   aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
          8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi  di
          semplificazione e di  qualita'  della  regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
          9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
          semplificazione e del riassetto normativo nelle materie  di
          loro competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di  indirizzo  e
          coordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          che garantisce anche l'uniformita'  e  l'omogeneita'  degli
          interventi di riassetto e  semplificazione.  La  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso  di  inerzia
          delle   amministrazioni   competenti,   l'attivazione    di
          specifiche iniziative di  semplificazione  e  di  riassetto
          normativo. 
          10. Gli organi responsabili  di  direzione  politica  e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
          11. I servizi di controllo  interno  compiono  accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
          - La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  19
          agosto 1991, n. L 230. Entrata in vigore il 26 luglio 1991. 
          -  Il  regolamento  (CE)  1107/2009  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
          - Il testo degli articoli  25,  26,  27  e  42  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  290  del  2001,
          cosi' recitano: 
          «Art. 25 (Autorizzazione all'acquisto).  -  1.  I  prodotti
          fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se  classificati  molto
          tossici, tossici  o  nocivi,  possono  essere  venduti  per
          l'impiego diretto, per se' o conto terzi, soltanto a coloro
          che siano  muniti  di  apposita  autorizzazione  rilasciata
          dall'ufficio regionale competente secondo  le  disposizioni
          stabilite dall'art. 26. 
          2. L'accertamento  dell'identita'  dell'acquirente  avviene
          mediante   esibizione   di   un   valido    documento    di
          riconoscimento, rilasciato dalla pubblica  amministrazione,
          i cui estremi devono essere annotati a cura  del  venditore
          sul modulo per la fornitura di prodotti fitosanitari e  dei
          coadiuvanti di prodotti fitosanitari  di  cui  all'allegato
          1.». 
          «Art. 26 (Rilascio di autorizzazione  all'acquisto).  -  1.
          L'autorizzazione  di  cui  all'art.  25  viene  rilasciata,
          dall'ufficio regionale competente, alle persone che abbiano
          compiuto il diciottesimo anno di eta' ed  abbiano  ottenuto
          una valutazione positiva. 
          2.  La  valutazione  ha   lo   scopo   di   accertare   che
          l'interessato conosce i pericoli connessi alla  detenzione,
          conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei  prodotti
          fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le  modalita'  per  un
          corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali
          da adottare e gli elementi  fondamentali  per  un  corretto
          impiego  da  un  punto  di  vista  sanitario,  agricolo  ed
          ambientale. 
          3. La valutazione  di  cui  al  comma  2  viene  effettuata
          secondo le modalita' indicate da ciascuna regione. 
          4. L'autorizzazione deve contenere il nome  e  cognome,  la
          data e il luogo di nascita e di residenza e  la  fotografia
          del richiedente. 
          5.  L'autorizzazione  e'  valida  per  cinque  anni  ed  e'
          rinnovabile con le  stesse  modalita'  del  rilascio.  Tale
          durata e', comunque, automaticamente  prorogata  sino  alla
          data di effettivo svolgimento dei corsi di cui all'art. 27. 
          6. Dalla valutazione sono esentati i  laureati  in  scienze
          agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici.». 
          «Art. 27 (Corsi di aggiornamento).  -  1.  Le  regioni,  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e gli  altri  enti
          pubblici  interessati,  nonche'  i  privati,  d'intesa  con
          l'azienda unita'  sanitaria  locale,  organizzano  appositi
          corsi d'aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di
          coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed  all'impiego
          dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti. 
          2. Tali corsi di aggiornamento si intendono obbligatori  ai
          fini delle previste valutazioni. 
          3. Da tali corsi di aggiornamento sono esentati i  soggetti
          di cui all'art. 23, comma 5, e all'art. 26, comma 6.». 
          «Art. 42 (Dati di produzione, vendita e  utilizzazione).  -
          1. I  titolari  degli  stabilimenti  di  produzione,  delle
          autorizzazioni e degli  esercizi  di  vendita  di  prodotti
          fitosanitari e di  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari,
          destinati all'uso agricolo o all'esportazione, sono  tenuti
          a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo
          alla fine di ciascun anno solare,  all'autorita'  regionale
          competente le schede informative sui dati di  produzione  e
          vendita.  L'autorita'   regionale   trasmette   le   schede
          informative al sistema informativo agricolo  nazionale  del
          Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  ai  fini
          della loro  elaborazione,  nonche'  comunica  al  Ministero
          della sanita' ed al Ministero delle  politiche  agricole  e
          forestali, Servizio informativo agricolo  nazionale,  entro
          centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica   italiana   del    presente
          regolamento, l'elenco dei soggetti autorizzati  di  cui  al
          presente comma ed aggiorna annualmente tale elenco inviando
          i risultati ai Ministeri anzidetti. 
          2.  Le  schede  informative  di  cui  al  comma  1   devono
          riportare: 
          a) informazioni relative al dichiarante, quali  la  ragione
          sociale o  cognome  e  nome,  se  trattasi  di  dichiarante
          persona fisica,  partita  IVA  o  codice  fiscale,  sede  e
          recapito  telefonico   o   fax   o   e-mail,   nonche'   la
          specificazione  se  intestatario  della   registrazione   o
          intermediario o terzista o assimilato; 
          b) informazioni relative ai prodotti di  cui  al  comma  1,
          quali denominazione,  numero  di  registrazione,  quantita'
          espresse in chilogrammi o litri, acquirente. 
          3.  Gli  acquirenti  e   gli   utilizzatori   di   prodotti
          fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari: 
          a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo  di  un
          anno, le fatture di acquisto, nonche' la copia  dei  moduli
          di acquisto di cui al comma 6 dell'art.  25,  dei  prodotti
          con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e
          nocivi; 
          b)   devono   conservare   presso   l'azienda,    a    cura
          dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere,  un  registro
          dei trattamenti effettuati, annotando entro  trenta  giorni
          dall'acquisto: 
          1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 
          2) la denominazione della coltura trattata  e  la  relativa
          estensione espressa in ettari, nonche' le date  di  semina,
          trapianto, inizio fioritura e raccolta; 
          3) la data del  trattamento,  il  prodotto  e  la  relativa
          quantita'  impiegata,  espressa  in  chilogrammi  o  litri,
          nonche'   l'avversita'   che   ha   reso   necessario    il
          trattamento.».