Art. 43. 
 
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) 
 
1. Il comma 15 dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  24  giugno
2003, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di  cui  alla
legge 5 febbraio 1992, n.  122,  possono  consegnare,  ove  cio'  sia
tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti
dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione  di  quelli  per  cui  e'
previsto dalla  legge  un  consorzio  obbligatorio  di  raccolta,  ai
seguenti soggetti: 
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma  3,  qualora
iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; 
b) ad un operatore autorizzato alla  raccolta  ed  al  trasporto  dei
rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro  di  raccolta
di cui al comma 3».