Art. 45. 
 
(Delega al Governo per  il  riordino,  l'attuazione  e  l'adeguamento
della  normativa  interna  ai  regolamenti  comunitari  in  tema   di
                        precursori di droga) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  su  proposta  dei   Ministri   della
giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia
e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, con
le modalita' e secondo i principi e criteri  direttivi  di  cui  agli
articoli 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni
in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per
dare attuazione  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2004, al regolamento  (CE)
n. 111/ 2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,  e  al  regolamento
(CE) n.  1277/2005  della  Commissione,  del  27  luglio  2005,  come
modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8
aprile 2009,  anche  attraverso  la  modifica,  il  riordino  e,  ove
occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel  testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico». 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresi' nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine  di
individuare gli  organi  competenti  all'adozione  degli  adempimenti
previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n.  1277/
2005: 
a) prevedere l'utilizzo delle  locuzioni  «precursori  di  droghe»  o
«sostanze classificate», in luogo  di  quelle  utilizzate  nel  testo
unico; 
b) prevedere la distinzione, anche  all'interno  del  medesimo  testo
unico, tra le disposizioni  concernenti  i  precursori  di  droghe  e
quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope; 
c) definire le modalita' di  rilascio,  sospensione  e  ritiro  delle
licenze per l'utilizzo dei precursori di  droghe  classificati  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni;
definire le modalita' di rilascio di licenze  speciali  agli  enti  e
alle istituzioni di cui agli  articoli  3  del  regolamento  (CE)  n.
273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005; 
d) prevedere la regolamentazione  del  registro  degli  operatori  di
precursori di droghe classificati nella categoria 2  dell'allegato  I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al  regolamento  (CE)
n. 111/2005 e, solo per le attivita' di esportazione, nella categoria
3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalita'  di
registrazione; 
e) prevedere la regolamentazione delle  transazioni  intracomunitarie
di  precursori  di  droghe  classificati  nelle  categorie  1   e   2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/ 2004 e  dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005; 
f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di
precursori  di  droghe  classificati  nelle  categorie  1,  2   e   3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/ 2004 e  dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005; 
g) prevedere  la  regolamentazione  dell'obbligo  di  rendicontazione
annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2  e
3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005; 
h) prevedere la regolamentazione delle attivita' di  vigilanza  e  di
ispezione. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresi' informati ai
seguenti principi e criteri  direttivi,  al  fine  di  sanzionare  le
violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004,  n.
111/2005 e n. 1277/ 2005: 
a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi  edittali
fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le  condotte,
individuate nei termini e nei limiti di  cui  ai  citati  regolamenti
comunitari, di  illecita  immissione  sul  mercato,  importazione  ed
esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e
2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato  al
regolamento (CE)  n.  111/2005,  nonche'  di  illecito  possesso  dei
precursori  di  droghe  classificati  nella  predetta  categoria   1.
Prevedere, in particolare, un piu' grave trattamento sanzionatorio  a
carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze  stupefacenti
o con precursori di droghe.  Prevedere  inoltre,  in  tali  casi,  la
revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati
nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.  273/2004  e
dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,  con  divieto  di
ulteriore rilascio,  nonche'  la  sospensione  dell'attivita'  svolta
dall'operatore con riferimento ai precursori di  droghe  classificati
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla meta'
la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto  dall'articolo
70 del testo unico; 
b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino  a  cinque
anni e con la multa fino a euro 3.000 le  condotte,  individuate  nei
termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005  e
n. 1277/ 2005, di  illecita  esportazione  di  sostanze  classificate
nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.  273/2004  e
dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005.   Prevedere,   in
particolare, un piu' grave trattamento  sanzionatorio  a  carico  dei
soggetti legittimati ad  operare  con  sostanze  stupefacenti  o  con
precursori di droghe. Prevedere inoltre,  in  tali  casi,  la  revoca
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria  1
dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonche'  la
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3  dei  predetti  allegati,
nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico; 
c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad  un
anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato: 
1) le condotte  di  impedimento  o  di  ostacolo  alle  attivita'  di
vigilanza,  controllo  ed  ispezione,  come  individuate  dai  citati
regolamenti; 
2) l'inosservanza,  da  parte  degli  operatori,  degli  obblighi  di
comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2,  del  regolamento
(CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento  (CE)
n. 111/ 2005, e dagli articoli  17  e  18  del  regolamento  (CE)  n.
1277/2005; 
3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e  nei  limiti
di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire  le
sostanze classificate nella categoria1 dell'allegato I al regolamento
(CE) n. 273/ 2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.  111/2005,
solo a determinati soggetti; 
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera  c),  la  possibilita'  di
revocare la  licenza  ad  operare  con  sostanze  classificate  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE)  n.  111/2005  solo  a  determinati
soggetti, con divieto di ulteriore rilascio,  nonche'  di  sospendere
l'attivita'  svolta  dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei  limiti
di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico; 
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la  sanzione
pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e  non  superiore  ad
euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi  posti
a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui
gli  obblighi  di  comunicazione,  dichiarazione,  documentazione  ed
etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilita' di sospendere
la licenza ad operare con sostanze  classificate  nella  categoria  1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'   l'attivita'    svolta
dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata  previsti
dall'articolo 70 del testo unico; 
f)  prevedere  la  disciplina  dell'obbligo  di   comunicare   alcune
transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari
segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/  2005,  come  modificato  dal
regolamento  (CE)  n.  297/2009,  per  la  necessita'   di   adeguati
monitoraggi, nonche' altre  transazioni  individuate  sulla  base  di
criteri  quantitativi  ovvero  in  relazione  alla  tipologia   delle
sostanze  classificate,  alla  Direzione  centrale  per   i   servizi
antidroga, ai fini  della  prevenzione  e  repressione  del  traffico
illecito, sanzionando le condotte in violazione di  tale  obbligo  ai
sensi delle lettere c) e d); 
g) prevedere la possibilita', nei procedimenti penali per  i  delitti
di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o  l'esecuzione
dei provvedimenti di  arresto  o  di  sequestro,  e  di  compiere  le
ulteriori attivita' previste dall'articolo 98 del testo unico; 
h) prevedere, tra le ipotesi di reato  di  cui  all'articolo  74  del
testo unico, quella in cui tre o piu' persone si associano allo scopo
di commettere piu' delitti tra quelli indicati nella lettera a). 
 
 
          Note all'art. 45. 
          - Il regolamento (CE) 273/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          18 febbraio 2004, n. L 47. 
          - Il regolamento (CE) 111/2005 e' pubblicato nella  G.U.U.E
          26 gennaio 2005, n. L 22. 
          - Il regolamento (CE) 1277/2005 e' pubblicato nella G.U.U.E
          3 agosto 2005, n. L 202. 
          - Il regolamento (CE) 297/2009 e' pubblicato nella  G.U.U.E
          9 aprile 2009, n. L 95. 
          - Si riporta il testo degli articoli 70, 73,  comma  2-bis,
          74 e 98 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  9
          ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza): 
          «Art.  70  (Sostanze  suscettibili  di   impiego   per   la
          produzione di sostanze stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.
          Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione  di
          sostanze stupefacenti o  psicotrope  quelle  individuate  e
          classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3  riportate
          nell'allegato I. 
          2.  I  soggetti  definiti  nell'allegato  II,  di   seguito
          denominati gli "operatori", i  quali  intendono  effettuare
          per taluna delle sostanze appartenenti  alla  categoria  1,
          dell'allegato I, una delle attivita' indicate nella  citata
          definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale
          di cui al comma 1 dell'art. 17. Si  applicano  altresi'  le
          disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5  e  6  dello
          stesso art. 17 nonche', in quanto compatibili, gli articoli
          18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui  al
          presente comma si applicano  altresi'  agli  operatori  che
          intendono    effettuare    attivita'    di    importazione,
          esportazione e transito ad  eccezione  degli  spedizionieri
          doganali,  dei  depositari  e  dei  vettori  che   agiscono
          unicamente in tale qualita'. 
          3. Gli operatori che  intervengono  nella  fabbricazione  e
          nell'immissione  in  commercio  di  taluna  delle  sostanze
          appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono  tenuti
          a comunicare al Ministero della sanita' gli  indirizzi  dei
          locali in cui producono dette sostanze o da cui le  inviano
          per la commercializzazione, e ad  indicare  tempestivamente
          eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono  tenuti  gli
          operatori  di  cui  all'art.  2-bis,   paragrafo   2,   del
          regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati. 
          4.  L'esportazione   delle   sostanze   appartenenti   alle
          categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I e' subordinata al previo
          rilascio  del  permesso  all'esportazione  da   parte   del
          Ministero della sanita' in  conformita'  e  nei  limiti  di
          quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento
          CEE  del  Consiglio  del  13  dicembre  1990.   Egualmente,
          l'importazione e il transito delle  sostanze  di  cui  alla
          categoria 1 dell'allegato I  da  parte  di  chi  e'  munito
          dell'autorizzazione di cui al  comma  2,  sono  subordinati
          alla concessione  del  permesso  rilasciato  dal  Ministero
          della sanita'. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
          al titolo V. 
          5.  All'interno  del  territorio  dell'Unione  europea,  le
          sostanze appartenenti  alla  categoria  1  dell'allegato  I
          possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate,
          ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti  autorita'  di
          altro Stato membro. 
          6. Gli operatori sono tenuti a documentare  le  transazioni
          commerciali  relative  alle  sostanze  classificate   nelle
          categorie 1 e  2  dell'allegato  I,  secondo  le  modalita'
          indicate nell'allegato III. 
          7.  Gli  operatori  hanno  l'obbligo  di  comunicare   alla
          Direzione  centrale  per  i  servizi  antidroga,  istituita
          nell'ambito del Dipartimento della pubblica  sicurezza  del
          Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro
          effettuazione, le singole operazioni  commerciali  relative
          alle sostanze da essi  trattate,  secondo  le  modalita'  e
          entro i termini stabiliti con decreto  del  Ministro  della
          sanita', di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i
          Ministri delle finanze e dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Il medesimo obbligo si  applica  altresi'
          agli operatori  che  svolgono  attivita'  di  importazione,
          esportazione e transito. 
          8. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni
          altro  modo  con  la  Direzione  centrale  per  i   servizi
          antidroga, istituita  nell'ambito  del  Dipartimento  della
          pubblica   sicurezza   del   Ministero   dell'interno,   in
          particolare  fornendo   ogni   informazione   eventualmente
          richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto  od
          elemento che, per caratteristiche, entita',  natura  o  per
          qualsiasi   altra   circostanza   conosciuta   in   ragione
          dell'attivita'  esercitata,  induce  a  ritenere   che   le
          sostanze  trattate  possono  essere   in   qualsiasi   modo
          impiegate per la  produzione  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope.  Al  medesimo  obbligo  sono   sottoposti   gli
          operatori   che   svolgono   attivita'   di   importazione,
          esportazione e transito. 
          9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di  cui
          al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e  delle
          informazioni forniti si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e
          8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi  si
          applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3. 
          10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione  di
          cui al comma 7 e' punito con l'arresto fino ad  un  anno  o
          con l'ammenda euro 258 a euro 2.582.  Il  giudice,  con  la
          sentenza  di  condanna,  puo'   disporre   la   sospensione
          dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma
          2 per un periodo non inferiore ad un mese e  non  superiore
          ad un anno.  Puo'  essere  applicata  la  misura  cautelare
          interdittiva     della      sospensione      dell'esercizio
          dell'attivita' di  cui  al  comma  3  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno. 
          11.  Ove  il  fatto  non  costituisce  reato,  in  caso  di
          violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione
          di cui al comma 8, si applica  la  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 516 a euro  2.582.  Puo'
          essere  adottato   il   provvedimento   della   sospensione
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  per  un
          periodo non inferiore ad un mese  e  non  superiore  ad  un
          anno. Le stesse sanzioni si applicano nei  confronti  delle
          violazioni di cui ai commi 3 e 6. 
          12. Chiunque produce,  commercia,  effettua  operazioni  di
          importazione,  esportazione  o  transito  relativamente   a
          sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato  I  senza
          la prescritta autorizzazione, o le esporta in  assenza  del
          permesso di cui al comma 4, e' punito con la reclusione  da
          quattro a dieci anni e con la multa da euro 10.329  a  euro
          103.291.    Alla    condanna     consegue     la     revoca
          dell'autorizzazione, nonche' il divieto del  suo  ulteriore
          rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza  di
          condanna il giudice puo' altresi' disporre  la  sospensione
          dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento  alle
          sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato  I,  per
          un periodo non inferiore ad un mese e non superiore  ad  un
          anno. 
          13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al
          comma 4,  sostanze  classificate  nelle  categorie  2  e  3
          dell'allegato I, e' punito con l'arresto fino ad un anno  o
          con l'ammenda da euro 258 a euro 2.582. Con la sentenza  di
          condanna  il   giudice   puo'   disporre   la   sospensione
          dell'attivita' svolta dall'operatore  per  un  periodo  non
          inferiore ad un mese e  non  superiore  ad  un  anno.  Puo'
          essere applicata la  misura  cautelare  interdittiva  della
          sospensione  dell'autorizzazione   per   un   periodo   non
          superiore ad un anno. 
          14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 e'  punita
          con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 a
          euro 2.582. Il giudice, con la sentenza di  condanna,  puo'
          disporre la sospensione dell'autorizzazione a  svolgere  le
          attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad
          un mese e non superiore ad un anno. 
          15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con
          decreto del Ministero della sanita', in conformita' a nuove
          disposizioni di modifica della disciplina comunitaria». 
          «2. Chiunque, essendo  munito  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che  altri
          metta in commercio le sostanze o le  preparazioni  indicate
          nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito  con  la
          reclusione da sei a ventidue anni e con la  multa  da  euro
          26.000 a euro 300.000. 
          2-bis. Le pene di cui al comma 2  si  applicano  anche  nel
          caso di illecita  produzione  o  commercializzazione  delle
          sostanze chimiche di base e  dei  precursori  di  cui  alle
          categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
          utilizzabili nella produzione  clandestina  delle  sostanze
          stupefacenti o psicotrope previste  nelle  tabelle  di  cui
          all'art. 14». 
          «Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
          n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). -  1.  Quando
          tre o piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere
          piu'  delitti  tra  quelli  previsti  dall'art.   73,   chi
          promuove,  costituisce,  dirige,   organizza   o   finanzia
          l'associazione e' punito per cio' solo  con  la  reclusione
          non inferiore a venti anni. 
          2.  Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito   con   la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
          3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'  di
          dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
          all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
          4. Se l'associazione e' armata la pena, nei  casi  indicati
          dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore  a  ventiquattro
          anni di reclusione e, nel caso  previsto  dal  comma  2,  a
          dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si  considera
          armata quando i partecipanti  hanno  la  disponibilita'  di
          armi o materie esplodenti, anche se occultate o  tenute  in
          luogo di deposito. 
          5. La pena e' aumentata se ricorre la  circostanza  di  cui
          alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. 
          6. Se l'associazione e' costituita per commettere  i  fatti
          descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e
          il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 
          7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
          meta' a due terzi per chi si  sia  efficacemente  adoperato
          per  assicurare  le  prove  del  reato  o   per   sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
          8. Quando  in  leggi  e  decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente
          articolo». 
          «Art. 98 (Ritardo o omissione degli  atti  di  cattura,  di
          arresto o di sequestro  -  Collaborazione  internazionale).
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art.  25,  comma  1).  -  1.
          L'autorita'  giudiziaria  puo',   con   decreto   motivato,
          ritardare  l'emissione  o  disporre   che   sia   ritardata
          l'esecuzione  di  provvedimenti  di  cattura,   arresto   o
          sequestro quando sia  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74. 
          2.  Per  gli  stessi  motivi  gli  ufficiali   di   polizia
          giudiziaria addetti alle  unita'  specializzate  antidroga,
          nonche' le autorita' doganali, possono omettere o ritardare
          gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso,
          anche  telefonico,  all'autorita'  giudiziaria,  che   puo'
          disporre diversamente, ed al  Servizio  centrale  antidroga
          per   il   necessario   coordinamento   anche   in   ambito
          internazionale. L'autorita' procedente  trasmette  motivato
          rapporto all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore. 
          3.  L'autorita'   giudiziaria   impartisce   alla   polizia
          giudiziaria le disposizioni di  massima  per  il  controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione deve  concludersi,  ovvero
          per il luogo attraverso il quale si prevede sia  effettuato
          il transito in uscita dal territorio  dello  Stato,  ovvero
          quello  in  entrata  nel  territorio  dello  Stato,   delle
          sostanze stupefacenti o  psicotrope  e  di  quelle  di  cui
          all'art. 70. 
          4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2
          e 3 possono essere richieste od impartite anche  oralmente,
          ma il relativo provvedimento deve essere  emesso  entro  le
          successive ventiquattro ore.».