Art. 46. 
 
(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, recante  modifica  della  direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per  quanto
       riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo) 
 
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 13: 
1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un  periodo  di
dieci anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un  periodo  di
quattordici anni»; 
2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un  periodo  di
dieci anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un  periodo  di
quattordici anni»; 
b) all'articolo 17, comma 1, le parole:  «per  un  periodo  di  dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di  quattordici
anni». 
 
 
          Note all'art. 46. 
          - Si riporta il testo degli articoli  13  e17  del  decreto
          legislativo 25 febbraio  2000,  n.  174  (Attuazione  della
          direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul  mercato  di
          biocidi) come modificati dalla presente legge: 
          «Art. 13 (Utilizzazione dei dati in possesso del  Ministero
          della sanita' a beneficio di altri richiedenti).  -  1.  Il
          Ministero della sanita' non puo' utilizzare le informazioni
          di cui all'art. 9,  relative  ad  un  principio  attivo,  a
          beneficio di un secondo o di altri richiedenti a  meno  che
          non ricorra una delle seguenti condizioni: 
          a) il secondo o gli altri  richiedenti  dispongono  di  una
          lettera di accesso che autorizza l'uso delle informazioni; 
          b) nel caso di un principio attivo che  non  sia  gia'  sul
          mercato alla data del 14 maggio 2000,  per  un  periodo  di
          quindici anni a decorrere dalla data in cui il principio e'
          iscritto per la prima volta negli elenchi comunitari; 
          c) nel caso di un principio attivo  presente  in  commercio
          alla data del 14 maggio 2000: 
          1) per un periodo di quattordici anni dalla  predetta  data
          per le informazioni presentate  ai  fini  dell'applicazione
          del presente decreto; 
          2) per un periodo  di  dieci  anni  dall'iscrizione  di  un
          principio  attivo  per  quanto  concerne  le   informazioni
          presentate per  la  prima  volta  a  sostegno  della  prima
          iscrizione del principio stesso  o  di  un  altro  tipo  di
          prodotto per quel principio attivo; 
          d) nel caso di informazioni supplementari presentate per la
          prima volta, per mutamento dei requisiti  di  iscrizione  o
          per mantenimento dell'iscrizione, per un periodo di  cinque
          anni dalla data della decisione dopo il  ricevimento  delle
          informazioni supplementari, a meno che il periodo di cinque
          anni non scada prima del periodo di cui al comma 1, lettere
          b) e c);  in  tal  caso,  il  termine  di  cinque  anni  e'
          prolungato fino alla scadenza dei periodi summenzionati. 
          2. Il  Ministero  della  sanita'  non  puo'  utilizzare  le
          informazioni di cui all'art. 9, relative ad un biocida e ad
          un biocida a basso rischio, a beneficio di un secondo o  di
          altri richiedenti a meno che non ricorra una delle seguenti
          condizioni: 
          a) il secondo o gli altri  richiedenti  dispongono  di  una
          lettera di accesso che autorizza l'uso delle informazioni; 
          b) nel caso di un biocida o di un biocida a  basso  rischio
          contenente un principio attivo che non sia gia' sul mercato
          alla data del 14 maggio 2000, per un periodo di dieci  anni
          a decorrere dalla data in cui e' stata  concessa  la  prima
          autorizzazione; 
          c) nel caso di un biocida o di un biocida a  basso  rischio
          contenente un principio attivo presente in  commercio  alla
          data del 14 maggio 2000: 
          1) per un periodo di quattordici anni dalla  predetta  data
          per le informazioni presentate  ai  fini  dell'applicazione
          del presente decreto; 
          2) per un periodo  di  dieci  anni  dall'iscrizione  di  un
          principio attivo negli elenchi dei biocidi di cui  all'art.
          11 per quanto concerne le informazioni  presentate  per  la
          prima volta a sostegno della prima iscrizione del principio
          stesso o di un altro tipo di prodotto  per  quel  principio
          attivo; 
          d) nel caso di informazioni presentate per la prima  volta,
          per mutamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  o  di
          registrazione   di   un   biocida   o   per    mantenimento
          dell'iscrizione, per un periodo di cinque anni  dalla  data
          della decisione  dopo  il  ricevimento  delle  informazioni
          supplementari, a meno che il periodo  di  cinque  anni  non
          scada prima del periodo di cui alle lettere b) e c); in tal
          caso, il termine di cinque anni  e'  prolungato  fino  alla
          scadenza dei periodi summenzionati. 
          3. Le informazioni indicate ai commi 1 e 2  possono  essere
          utilizzate dal Ministero della  sanita'  nell'ambito  della
          procedura finalizzata all'adozione della decisione  di  cui
          all'art. 12, comma 8.». 
          «Art. 17 (Misure transitorie). -  1.  In  ulteriore  deroga
          agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1,  7,  comma  1,  e  9,
          commi 2 e 4 e fatte salve le disposizioni del comma  2,  il
          Ministero della sanita', per un periodo di quattordici anni
          decorrente dal 14 maggio 2000, puo' applicare la  normativa
          in materia di immissione di biocidi sul mercato recata  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.
          392.  In  particolare  il  Ministero  della  sanita'   puo'
          autorizzare, ai sensi dell'art. 2 del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 392 del  1998,  l'immissione
          sul mercato  di  biocidi  contenenti  principi  attivi  non
          compresi negli elenchi dei biocidi di cui all'art. 11,  che
          si trovano sul mercato alla predetta  data  quali  principi
          attivi di un biocida per  scopi  diversi  da  quelli  della
          ricerca e sviluppo scientifici e di processo come  definiti
          dall'art.  2,  comma  1,  lettere  f)  e  g)  del   decreto
          legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni. 
          2. In seguito alla decisione, adottata in sede  comunitaria
          secondo le procedure degli articoli 16, paragrafi  3  e  4,
          28,  paragrafo  3,  e  34,  paragrafo  1,  della  direttiva
          98/8/CE, di includere o non includere un  principio  attivo
          negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  di
          limitarne l'immissione sul mercato o  l'uso,  il  Ministero
          della sanita' revoca o modifica, a  seconda  dei  casi,  le
          autorizzazioni o le registrazioni. 
          3. Nel periodo transitorio di cui al comma 1  si  applicano
          le disposizioni in  materia  di  informazione  nel  settore
          delle norme e delle regolamentazioni tecniche di  cui  alla
          direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          del 22 giugno 1998.».