Art. 52. 
 
      (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data
di entrata in vigore della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni
quadro: 
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del  15  marzo  2001,
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; 
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28  maggio  2001,
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di  mezzi  di
pagamento diversi dai contanti; 
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002,
relativa al rafforzamento del quadro penale per  la  repressione  del
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; 
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre  2004,
riguardante la fissazione di  norme  minime  relative  agli  elementi
costitutivi dei reati e  alle  sanzioni  applicabili  in  materia  di
traffico illecito di stupefacenti. 
2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia  e  delle
finanze e con gli altri Ministri interessati. 
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54,  i  decreti
legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel
rispetto delle disposizioni  previste  dalle  decisioni  quadro,  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a)  e  d),  nonche'  dei  seguenti  principi  e  criteri   direttivi,
realizzando il necessario coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti: 
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione  III  del  capo  I  del
decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231,   e   successive
modificazioni, le  fattispecie  criminose  indicate  nelle  decisioni
quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione  di
adeguate e  proporzionate  sanzioni  pecuniarie  e  interdittive  nei
confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali e'  stato
commesso il reato; 
b)  attribuire  a  organi  di  autorita'  amministrative   esistenti,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato, il compito di  svolgere  l'attivita'
di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni  altro
rapporto con autorita' straniere previsto dalle decisioni  quadro  di
cui al comma 1. 
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera  dei
deputati e al Senato  della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  decreti  sono  emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  per  l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma,  ovvero  i  diversi
termini previsti dai commi 5 e  7,  scadano  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1  o  6  o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni. 
5. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
decisioni  quadro  che  comportano   conseguenze   finanziarie   sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  17,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e'  richiesto  anche
il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per  i  profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi  alle  condizioni
formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il  rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette  alle
Camere i testi,  corredati  dei  necessari  elementi  integrativi  di
informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni  competenti
per i profili finanziari, che  devono  essere  espressi  entro  venti
giorni. 
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3,  4  e  5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. 
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri  parlamentari
di cui al  comma  4,  ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di  ritrasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
 
 
          Note all'art. 52. 
          - La decisione  quadro  2001/220/GAI  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 22 marzo 2001, n. L 82. 
          - La decisione  quadro  2001/413/GAI  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 giugno 2001,  n.  L
          149. 
          - La decisione  quadro  2002/946/GAI  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 5 dicembre 2002, n. L 328. 
          - La decisione  quadro  2004/757/GAI  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E 11 novembre 2004, n. L 335. 
          - Per l'art. 14 della legge  23  agosto  1988,  n.  400  si
          vedano le note all'art. 1. 
          - Per la sezione III del Capo I del decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231 si vedano le note all'art. 19. 
          - Per l'art. 17 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  si
          vedano le note all'art. 1.