Art. 55. 
 
    (Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88) 
 
1. All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.  88,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
«1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  49,  comma  1,
lettera c), il Governosegue i principi e criteri  direttivi  generali
di cui agli articoli 2 e 49, nonche' i seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:»; 
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
«b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle  quali  prevedere
la possibilita' per l'autorita' giudiziaria italiana di  riconoscere,
ai fini della sua esecuzione nello  Stato,  una  sentenza  penale  di
condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme  al  modello
allegato alla decisione quadro, dall'autorita' competente di un altro
Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni: 
1) che il reato per il quale  la  persona  e'  stata  condannata  sia
punito nello Stato di emissione con una pena detentiva  della  durata
massima non inferiore a  tre  anni,  sola  o  congiunta  a  una  pena
pecuniaria,  e  sia  riconducibile  a  una  delle  ipotesi   elencate
nell'articolo  7  della  decisione  quadro,  indipendentemente  dalla
doppia incriminazione; 
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della  decisione
quadro, il fatto per il quale la persona e'  stata  condannata  nello
Stato membro di emissione costituisca  reato  anche  ai  sensi  della
legge italiana,  indipendentemente  dagli  elementi  costitutivi  del
reato e dalla sua qualificazione giuridica; 
3) che la durata e la natura  della  pena  inflitta  nello  Stato  di
emissione siano compatibili con la legislazione  italiana,  salva  la
possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo  8
della decisione quadro;». 
 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 4 giugno 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
RONCHI, Ministro per le politiche europee 
 
Visto il Guardasigilli ALFANO 
 
          Note all'art. 55. 
          - Si riporta il testo dell'art. 52  della  citata  legge  7
          luglio 2009, n. 88, come modificato dalla presente legge: 
          «Art. 52 (Principi e criteri direttivi di attuazione  della
          decisione  quadro  2008/909/GAI  del  Consiglio,   del   27
          novembre 2008, relativa all'applicazione del principio  del
          reciproco riconoscimento alle sentenze penali che  irrogano
          pene detentive o misure privative della liberta' personale,
          ai fini della loro esecuzione nell'Unione  europea).  -  1.
          Nell'esercizio della delega di cui all'art.  49,  comma  1,
          lettera c) il Governo segue i principi e criteri  direttivi
          generali di cui agli articoli 2 e 49,  nonche'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
          a) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali e'
          consentito all'autorita'  giudiziaria  italiana,  anche  su
          richiesta della persona condannata ovvero  dello  Stato  di
          esecuzione,  che  abbia  emesso  una  sentenza  penale   di
          condanna  definitiva,  di  trasmetterla,  unitamente  a  un
          certificato conforme al  modello  allegato  alla  decisione
          quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia  scritta
          in condizioni che consentano allo Stato  di  esecuzione  di
          accertarne l'autenticita', all'autorita' competente  di  un
          altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini  della  sua
          esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni: 
          1)  che  l'esecuzione  sia  finalizzata   a   favorire   il
          reinserimento sociale della persona condannata; 
          2) che la persona condannata si trovi sul territorio  dello
          Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione; 
          3) che la persona condannata, debitamente informata in  una
          lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme  idonee
          a rendere certa la manifestazione di volonta',  il  proprio
          consenso al  trasferimento,  salvi  i  casi  nei  quali  il
          consenso non e' richiesto ai sensi dell'art.  6,  paragrafo
          2, della decisione quadro; 
          4) che il reato per il quale la persona e' stata condannata
          sia punito in Italia con una pena  detentiva  della  durata
          massima non inferiore a tre anni, sola o  congiunta  a  una
          pena pecuniaria, o con una misura  di  sicurezza  privativa
          della liberta' personale della medesima durata; 
          5) che lo Stato di esecuzione rientri tra  quelli  verso  i
          quali, alla data di emissione della sentenza, la  decisione
          quadro consente il trasferimento ai sensi dell'art. 6 della
          decisione quadro; 
          b) introdurre una o piu' disposizioni in  base  alle  quali
          prevedere  la  possibilita'  per  l'autorita'   giudiziaria
          italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello
          Stato,  una  sentenza   penale   di   condanna   trasmessa,
          unitamente a un certificato conforme  al  modello  allegato
          alla decisione  quadro,  dall'autorita'  competente  di  un
          altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  alle  seguenti
          condizioni: 
          1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata
          sia punito nello Stato di emissione con una pena  detentiva
          della durata massima non  inferiore  a  tre  anni,  sola  o
          congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a  una
          delle ipotesi elencate nell'art. 7 della decisione  quadro,
          indipendentemente dalla doppia incriminazione; 
          2) che, fuori dalle  ipotesi  elencate  nell'art.  7  della
          decisione quadro, il fatto per il quale la persona e' stata
          condannata nello  Stato  membro  di  emissione  costituisca
          reato   anche    ai    sensi    della    legge    italiana,
          indipendentemente dagli elementi costitutivi  del  reato  e
          dalla sua qualificazione giuridica; 
          3) che la durata e la  natura  della  pena  inflitta  nello
          Stato di emissione siano compatibili  con  la  legislazione
          italiana, salva la  possibilita'  di  suo  adattamento  nei
          limiti stabiliti dall'art. 8 della decisione quadro; 
          c) prevedere i motivi di rifiuto  di  riconoscimento  e  di
          esecuzione della sentenza di condanna definitiva  trasmessa
          da un  altro  Stato  membro  ai  sensi  della  lettera  b),
          individuando i motivi tra quelli indicati all'art. 9  della
          decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la
          possibilita' di dare riconoscimento ed esecuzione  parziali
          alla sentenza trasmessa,  nonche'  di  acconsentire  a  una
          nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza
          del certificato o di  sua  manifesta  difformita'  rispetto
          alla sentenza, ai  sensi  degli  articoli  10  e  11  della
          decisione quadro; 
          d)  introdurre  una  o  piu'   disposizioni   relative   al
          procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b),  con
          riferimento  all'autorita'   giudiziaria   competente,   ai
          termini  e  alle  forme  da  osservare,  nel  rispetto  dei
          principi del giusto processo; 
          e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio
          a norma dell'art. 11 o dell'art.  23,  paragrafo  3,  della
          decisione   quadro,    la    decisione    definitiva    sul
          riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della  pena
          sia comunque presa entro  novanta  giorni  dal  ricevimento
          della sentenza e del certificato; 
          f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di  cui
          alla lettera b), su richiesta  dello  Stato  di  emissione,
          l'autorita'  giudiziaria  italiana   possa   adottare   nei
          confronti  della  persona  condannata  che  si  trovi   sul
          territorio dello Stato misure cautelari provvisorie,  anche
          a seguito dell'arresto di cui alla lettera i),  allo  scopo
          di assicurare la sua permanenza nel territorio e in  attesa
          del riconoscimento della sentenza emessa da un altro  Stato
          membro; 
          g)  prevedere,   in   relazione   alle   misure   cautelari
          provvisorie di cui alla lettera f): 
          1)  che  esse  possano  essere  adottate  alle   condizioni
          previste   dalla   legislazione   italiana   vigente    per
          l'applicazione delle misure cautelari e che la loro  durata
          non  possa  superare  i  limiti  previsti  dalla   medesima
          legislazione; 
          2) che il periodo di detenzione per tale motivo  non  possa
          determinare un aumento della pena inflitta dallo  Stato  di
          emissione; 
          3)  che  esse  perdano  efficacia  in   caso   di   mancato
          riconoscimento della  sentenza  trasmessa  dallo  Stato  di
          emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro
          esecuzione, salva la possibilita' di prorogare  il  termine
          di trenta giorni in caso di forza maggiore; 
          h) prevedere che la  polizia  giudiziaria  possa  procedere
          all'arresto provvisorio della  persona  condannata  per  la
          quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della
          lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza  nel
          territorio e in attesa del  riconoscimento  della  sentenza
          emessa da un altro Stato membro; 
          i) prevedere,  in  caso  di  arresto  provvisorio,  che  la
          persona arrestata sia messa  immediatamente,  e,  comunque,
          non oltre ventiquattro ore, a  disposizione  dell'autorita'
          giudiziaria, che questa proceda al  giudizio  di  convalida
          entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto
          e che, in caso di mancata convalida, la  persona  arrestata
          sia immediatamente posta in liberta'; 
          l)  introdurre  una  o  piu'   disposizioni   relative   al
          trasferimento  e  alla  presa  in  consegna  della  persona
          condannata a seguito del riconoscimento, nelle  ipotesi  di
          cui alle lettere a) e b); 
          m)  introdurre  una  o  piu'   disposizioni   relative   al
          procedimento  di  esecuzione  della  pena  a  seguito   del
          riconoscimento  di  cui  alla   lettera   b),   anche   con
          riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione  e
          ai benefici di cui la persona  condannata  puo'  godere  in
          base  alla  legislazione  italiana,  nel   rispetto   degli
          obblighi  di  consultazione  e  informazione  di  cui  agli
          articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro; 
          n)  introdurre  una  o  piu'  disposizioni  relative   alle
          condizioni  e  ai  presupposti  per  la  concessione  della
          liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della
          grazia o della revisione della  sentenza,  ai  sensi  degli
          articoli 17 e 19 della decisione quadro; 
          o)   introdurre   una   o   piu'   disposizioni    relative
          all'applicazione del principio di specialita', in base alle
          quali la persona  trasferita  in  Italia  per  l'esecuzione
          della  pena  non  puo'  essere  perseguita,  condannata   o
          altrimenti privata della liberta' personale  per  un  reato
          commesso in data anteriore al  trasferimento  di  cui  alla
          lettera b), diverso da quello per cui  ha  avuto  luogo  il
          trasferimento,  facendo  espressamente  salve  le   ipotesi
          previste  dall'art.  18,  paragrafo  2,   della   decisione
          quadro;" 
          p) introdurre una o piu' disposizioni relative al  transito
          sul territorio italiano della  persona  condannata  in  uno
          Stato membro, in vista dell'esecuzione  della  pena  in  un
          altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di  rapidita',
          sicurezza e tracciabilita' del transito,  con  facolta'  di
          trattenere in custodia la persona condannata per  il  tempo
          strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto
          di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l); 
          q) introdurre una o piu' disposizioni relative  al  tipo  e
          alle  modalita'  di  trasmissione  delle  informazioni  che
          devono essere fornite dall'autorita'  giudiziaria  italiana
          nel procedimento di trasferimento attivo e passivo. 
          2. I compiti e le attivita' previsti dalla decisione quadro
          di cui al comma 1 in relazione ai  rapporti  con  autorita'
          straniere sono svolti da organi di autorita' amministrative
          e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le
          stesse gia' dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato.».