Art. 7 
 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  2. Il Ministero della difesa  e'  autorizzato,  nell'anno  2010,  a
cedere alle Forze di polizia della  Repubblica  di  Haiti,  a  titolo
gratuito,  equipaggiamenti   antisommossa,   escluso   il   materiale
d'armamento, dismessi alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore,  per
il  Ministero  della  difesa,  a  euro  215.000.000  a  valere  sullo
stanziamento di cui all'articolo 8. 
  4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio  finanziario  2010
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2009,
n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio
nel conto residui, per essere utilizzate  nell'esercizio  finanziario
2011.