(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 101)
                              Art. 101 
 
 
                  Contenuto del ricorso in appello 
 
    1.  Il  ricorso  in  appello  deve  contenere  l'indicazione  del
ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle  quali  e'
proposta l'impugnazione,  della  sentenza  che  si  impugna,  nonche'
l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi
della  sentenza  gravata,  le  conclusioni,  la  sottoscrizione   del
ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore  con
indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata  anche
unitamente a quella per il giudizio di primo grado. 
    2. Si intendono rinunciate le domande e le  eccezioni  dichiarate
assorbite o non esaminate nella sentenza  di  primo  grado,  che  non
siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o,  per  le
parti diverse dall'appellante,  con  memoria  depositata  a  pena  di
decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.