(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 105)
                              Art. 105 
 
 
                     Rimessione al primo giudice 
 
    1. Il Consiglio di Stato rimette la causa  al  giudice  di  primo
grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso
il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la  nullita'
della  sentenza,  o  riforma  la  sentenza  che   ha   declinato   la
giurisdizione o ha  pronunciato  sulla  competenza  o  ha  dichiarato
l'estinzione o la perenzione del giudizio. 
    2. Nei giudizi di appello contro i  provvedimenti  dei  tribunali
amministrativi regionali che hanno declinato la  giurisdizione  o  la
competenza si segue il procedimento in camera di  consiglio,  di  cui
all'articolo 87, comma 3. 
    3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la  sentenza
o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di  primo  grado,  si
applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.