(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 106)
                              Art. 106 
 
 
                         Casi di revocazione 
 
    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze  dei  tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di  Stato  sono  impugnabili
per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli  articoli  395  e
396 del codice di procedura civile. 
    2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo  stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
    3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi  regionali  la
revocazione e' ammessa se i motivi non  possono  essere  dedotti  con
l'appello. 
 
              Note all'art. 106 
              - Per il testo dell'articolo 395 cod.proc.civ. si  veda
          la nota all'articolo 58 dell'allegato 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 396 cod.proc.civ.: 
              «Art. 396. Revocazione delle sentenze per le  quali  e'
          scaduto il termine per l'appello. 
              Le sentenze per le quali  e'  scaduto  il  termine  per
          l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi
          dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo  precedente,  purche'  la
          scoperta del dolo  o  della  falsita'  o  il  ricupero  dei
          documenti o la pronuncia della sentenza  di  cui  al  n.  6
          siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. 
              Se i fatti menzionati nel  comma  precedente  avvengono
          durante il corso del  termine  per  l'appello,  il  termine
          stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo  da
          raggiungere i trenta giorni da esso.».