(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 11)
                               Art. 11 
 
 
             Decisione sulle questioni di giurisdizione 
 
    1.  Il  giudice  amministrativo,  quando   declina   la   propria
giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che  ne  e'
fornito. 
    2.   Quando   la   giurisdizione   e'   declinata   dal   giudice
amministrativo in favore di  altro  giudice  nazionale  o  viceversa,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti
salvi gli effetti processuali  e  sostanziali  della  domanda  se  il
processo e' riproposto innanzi al giudice  indicato  nella  pronuncia
che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi
dal suo passaggio in giudicato. 
    3. Quando il giudizio e' tempestivamente  riproposto  davanti  al
giudice  amministrativo,  quest'ultimo,  alla  prima  udienza,   puo'
sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 
    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice  le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice  amministrativo,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti
salvi gli effetti processuali e  sostanziali  della  domanda,  se  il
giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di
tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 
    5.  Nei  giudizi  riproposti,  il  giudice,  con  riguardo   alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione  in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 
    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo,  le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova. 
    7. Le misure cautelari perdono la loro  efficacia  trenta  giorni
dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara  il  difetto  di
giurisdizione del  giudice  che  le  ha  emanate.  Le  parti  possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.