(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 114)
                              Art. 114 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. L'azione si propone, anche senza previa diffida,  con  ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si
tratta; l'azione si prescrive  con  il  decorso  di  dieci  anni  dal
passaggio in giudicato della sentenza. 
    2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza  di  cui
si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio  in
giudicato. 
    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 
    4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
    a) ordina l'ottemperanza,  prescrivendo  le  relative  modalita',
anche mediante la  determinazione  del  contenuto  del  provvedimento
amministrativo    o    l'emanazione    dello    stesso    in    luogo
dell'amministrazione; 
    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
giudicato; 
    c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in  giudicato
o  di  altri  provvedimenti,  determina   le   modalita'   esecutive,
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione  o  elusione  e
provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; 
    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 
    e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non  sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta dal  resistente  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo  nell'esecuzione  del  giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo. 
    5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede
con ordinanza. 
    6. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
    7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il
giudice  fornisce   chiarimenti   in   ordine   alle   modalita'   di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 
    8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si  applicano  anche
alle impugnazioni avverso i  provvedimenti  giurisdizionali  adottati
dal giudice dell'ottemperanza. 
    9. I termini per la proposizione delle impugnazioni  sono  quelli
previsti nel Libro III.