(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 116)
                              Art. 116 
 
 
       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi  il  ricorso  e'  proposto  entro
trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49. 
    2. In pendenza di un giudizio cui  la  richiesta  di  accesso  e'
connessa, il ricorso di cui al  comma  1  puo'  essere  proposto  con
istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   e'
assegnato    il    ricorso    principale,    previa     notificazione
all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza  e'
decisa con ordinanza separatamente dal  giudizio  principale,  ovvero
con la sentenza che definisce il giudizio. 
    3. L'amministrazione puo' essere rappresentata  e  difesa  da  un
proprio dipendente a cio' autorizzato. 
    4.  Il  giudice  decide  con  sentenza  in  forma   semplificata;
sussistendone  i  presupposti,  ordina  l'esibizione  dei   documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,
dettando, ove occorra, le relative modalita'. 
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai giudizi di impugnazione.