(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 120)
                              Art. 120 
 
 
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma  1,
                             lettera a) 
 
    1. Gli atti delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese  le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di  progettazione  e
di attivita' tecnico-amministrative  ad  esse  connesse,  relativi  a
pubblici  lavori,   servizi   o   forniture,   nonche'   i   connessi
provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente  mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 
    2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del  bando,  il
ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta  giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  alla   data   di   pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione definitiva di  cui  all'articolo  65  e
all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con  cui
la stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto  senza
previa pubblicazione del bando.  Se  sono  omessi  gli  avvisi  o  le
informazioni di cui  al  presente  comma  oppure  se  essi  non  sono
conformi  alle  prescrizioni  ivi  contenute,  il  ricorso  non  puo'
comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo  alla
data di stipulazione del contratto. 
    3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai  successivi,
si applica l'articolo 119. 
    4.  Quando  e'  impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,  se   la
stazione appaltante  fruisce  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso  detta  Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua  sede  reale,  in  data  non
anteriore  alla  notifica  presso  l'Avvocatura,  e  al   solo   fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine  per  la
stipulazione del contratto. 
    5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente  articolo  il
ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso  atti  diversi  da  quelli
gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta  giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e  gli
avvisi con cui  si  indice  una  gara,  autonomamente  lesivi,  dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso  decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. 
    6. Quando il giudizio non e'  immediatamente  definito  ai  sensi
dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal  collegio
ai sensi  dell'articolo  119,  comma  3,  e'  immediatamente  fissata
d'ufficio con assoluta priorita'. 
    7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura  di  gara  devono
essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
    8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda  cautelare,
anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a  difesa,
o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. 
    9.  Il  dispositivo  del  provvedimento  con  cui  il   tribunale
amministrativo regionale definisce il giudizio  e'  pubblicato  entro
sette giorni dalla data della sua deliberazione. 
    10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice  devono
essere sintetici e la  sentenza  e'  redatta,  ordinariamente,  nelle
forme di cui all'articolo 74. 
    11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel
giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,  proposto  avverso
la sentenza  o  avverso  l'ordinanza  cautelare,  e  nei  giudizi  di
revocazione o opposizione di terzo. La parte  puo'  proporre  appello
avverso il dispositivo, al fine di  ottenerne  la  sospensione  prima
della pubblicazione della sentenza. 
 
              Note all'art. 120 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE»,
          pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 2 maggio 2006, n. 100): 
              «Art.  65.Avviso  sui  risultati  della  procedura   di
          affidamento. (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva
          2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3,  D.Lgs.  n.
          358/1992; art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 157/1995; art.  80,  co.
          11, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Le stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un
          contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano  un
          avviso  secondo  le  modalita'  di  pubblicazione  di   cui
          all'articolo 66,  conforme  all'allegato  IX  A,  punto  5,
          relativo ai risultati della  procedura  di  aggiudicazione,
          entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del  contratto
          o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
              2. Nel caso di accordi quadro conclusi  in  conformita'
          all'articolo  59,  le  stazioni  appaltanti  sono  esentate
          dall'invio di  un  avviso  in  merito  ai  risultati  della
          procedura di aggiudicazione di ciascun  appalto  basato  su
          tale accordo. 
              3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
          risultato dell'aggiudicazione degli appalti  basati  su  un
          sistema dinamico di acquisizione entro  quarantotto  giorni
          dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono  tuttavia
          raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal  caso,
          esse  inviano  gli  avvisi  raggruppati   al   piu'   tardi
          quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
              4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi  elencati
          nell'allegato  II  B,  le  stazioni   appaltanti   indicano
          nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 
              5.  L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento contiene gli  elementi  indicati  nel  presente
          codice, le informazioni di cui  all'allegato  X  A  e  ogni
          altra informazione ritenuta utile, secondo il  formato  dei
          modelli di formulari adottati dalla Commissione. 
              6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione  del
          contratto o alla conclusione  dell'accordo  quadro  possono
          essere  omesse  qualora  la  loro   divulgazione   ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          operatori economici pubblici o privati oppure possa  recare
          pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  225  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art.     225.Avvisi     relativi     agli      appalti
          aggiudicati.(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, D.Lgs. n.
          158/1995) 
              1. Gli enti aggiudicatori che  abbiano  aggiudicato  un
          appalto o concluso un  accordo  quadro  inviano  un  avviso
          relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato
          XVI, entro  due  mesi  dall'aggiudicazione  dell'appalto  o
          dalla conclusione dell'accordo  quadro  e  alle  condizioni
          dalla Commissione stessa definite e pubblicate con  decreto
          del Ministro per le politiche comunitarie. 
              2. Nel caso di appalti aggiudicati  nell'ambito  di  un
          accordo quadro in conformita' all'articolo  222,  comma  2,
          gli  enti  aggiudicatori  sono  esentati  dall'obbligo   di
          inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di
          aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 
              3. Gli enti aggiudicatori inviano  un  avviso  relativo
          agli appalti aggiudicati basati su un sistema  dinamico  di
          acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
          di ogni appalto. Essi possono  tuttavia  raggruppare  detti
          avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi  inviano  gli
          avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la  fine  di
          ogni trimestre. 
              4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
          con l'allegato X. A tale riguardo la  Commissione  rispetta
          il carattere commerciale  sensibile  segnalato  dagli  enti
          aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero  di
          offerte ricevute, sull'identita' degli operatori  economici
          o sui prezzi. 
              5. Gli enti aggiudicatori che  aggiudicano  un  appalto
          per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara  ai
          sensi dell'articolo  221,  comma  1,  lettera  b),  possono
          limitare le informazioni  da  fornire,  secondo  l'allegato
          XVI, sulla natura e quantita'  dei  servizi  forniti,  alla
          menzione «servizi di ricerca e di sviluppo». 
              6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
          ricerca e sviluppo che non puo'  essere  aggiudicato  senza
          indire una  gara  ai  sensi  dell'articolo  221,  comma  1,
          lettera b), possono limitare le informazioni da fornire  ai
          sensi dell'allegato  XVI,  sulla  natura  e  quantita'  dei
          servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
          tal  caso,  essi  provvedono  affinche'   le   informazioni
          pubblicate  ai  sensi  del  presente  comma  siano   almeno
          altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
          cui si indice una gara pubblicato  ai  sensi  dell'articolo
          224, comma 1. 
              7. Se ricorrono ad un sistema  di  qualificazione,  gli
          enti aggiudicatori provvedono affinche'  tali  informazioni
          siano  almeno  altrettanto  dettagliate  di  quelle   della
          corrispondente categoria  degli  elenchi  o  liste  di  cui
          all'articolo 232, comma 9. 
              8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
          nell'allegato  II  B,  gli  enti   aggiudicatori   indicano
          nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione. 
              9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          non destinate alla pubblicazione sono  pubblicate  solo  in
          forma semplificata e ai sensi dell'allegato  X  per  motivi
          statistici.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  79  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 79.  Informazioni  circa  i  mancati  inviti,  le
          esclusioni  e  le  aggiudicazioni.  (art.   41,   direttiva
          2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art.  20,  l.
          n. 55 del 1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358  del
          1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157  del  1995;  art.
          27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 76, commi 3 e
          4, d.P.R. n. 554 del 1999; art. 24, comma 10, l. n. 62  del
          2005; art. 44, comma 3, lett. b) ed e), l. n. 88 del  2009;
          artt. 2 bis, 2 quater, 2 septies, par. 1, lett. a), secondo
          trattino, direttiva 89/665/CEE; artt. 2 bis,  2  quater,  2
          septies, par. 1,  lett.  a),  secondo  trattino,  direttiva
          92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 
              1. Le stazioni appaltanti informano  tempestivamente  i
          candidati e gli offerenti delle  decisioni  prese  riguardo
          alla conclusione di un accordo  quadro,  all'aggiudicazione
          di un appalto, o all'ammissione in un sistema  dinamico  di
          acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di  non
          concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare  un
          appalto per il quale e' stata indetta una gara,  ovvero  di
          riavviare la procedura, ovvero di non  attuare  un  sistema
          dinamico di acquisizione. 
              2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 
              a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della
          candidatura; 
              b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della
          sua offerta, inclusi, per i casi di  cui  all'articolo  68,
          commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza  o
          della decisione secondo cui i  lavori,  le  forniture  o  i
          servizi non sono conformi alle prestazioni o  ai  requisiti
          funzionali; 
              c) ad ogni offerente che  abbia  presentato  un'offerta
          selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
          selezionata  e  il  nome  dell'offerente   cui   e'   stato
          aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 
              3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al  comma
          2 sono fornite: 
              a) su richiesta scritta della parte interessata; 
              b) per iscritto; 
              c) il prima possibile e  comunque  non  oltre  quindici
          giorni dalla ricezione della domanda scritta. 
              4.   Tuttavia   le    stazioni    appaltanti    possono
          motivatamente   omettere   talune   informazioni   relative
          all'aggiudicazione  dei  contratti,  alla  conclusione   di
          accordi quadro o all'ammissione ad un sistema  dinamico  di
          acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
          ostacoli  l'applicazione   della   legge,   sia   contraria
          all'interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi  interessi
          commerciali di operatori economici  pubblici  o  privati  o
          dell'operatore  economico  cui  e'  stato  aggiudicato   il
          contratto,  oppure  possa  recare  pregiudizio  alla  leale
          concorrenza tra questi. 
              5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: 
              a)  l'aggiudicazione  definitiva,   tempestivamente   e
          comunque entro un termine non superiore  a  cinque  giorni,
          all'aggiudicatario,  al   concorrente   che   segue   nella
          graduatoria, a  tutti  i  candidati  che  hanno  presentato
          un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui  candidatura  o
          offerta siano state escluse se hanno proposto  impugnazione
          avverso l'esclusione, o  sono  in  termini  per  presentare
          dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il
          bando o la lettera di invito,  se  dette  impugnazioni  non
          siano state ancora respinte con  pronuncia  giurisdizionale
          definitiva; 
              b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
          tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
          cinque giorni dall'esclusione; 
              b-bis) la  decisione,  a  tutti  i  candidati,  di  non
          aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un  accordo
          quadro; 
              b-ter) la data di avvenuta stipulazione  del  contratto
          con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque  entro  un
          termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. 
              5-bis. Le comunicazioni di cui al comma  5  sono  fatte
          per  iscritto,  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento  o  mediante  notificazione  o  mediante  posta
          elettronica certificata ovvero mediante fax, se  l'utilizzo
          di quest'ultimo  mezzo  e'  espressamente  autorizzato  dal
          concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo  di  posta
          elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
          sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo
          posta o notificazione,  dell'avvenuta  spedizione  e'  data
          contestualmente notizia  al  destinatario  mediante  fax  o
          posta elettronica, anche non certificata, al numero di  fax
          ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in  sede
          di  candidatura  o  di   offerta.   La   comunicazione   e'
          accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione
          contenente almeno gli elementi di cui al comma  2,  lettera
          c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere  puo'
          essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a),  b),
          e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso
          di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante  richiamo  alla
          motivazione relativa  al  provvedimento  di  aggiudicazione
          definitiva,   se    gia'    inviata.    La    comunicazione
          dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione,
          e  la  notizia  della  spedizione  sono,   rispettivamente,
          spedita  e  comunicata  nello  stesso  giorno  a  tutti   i
          destinatari, salva l'oggettiva impossibilita' di rispettare
          tale  contestualita'  a  causa   dell'elevato   numero   di
          destinatari,  della  difficolta'   di   reperimento   degli
          indirizzi,  dell'impossibilita'  di  recapito  della  posta
          elettronica o del fax a taluno  dei  destinatari,  o  altro
          impedimento oggettivo e comprovato. 
              5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e
          b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio  per
          la stipulazione del contratto. 
              5-quater. Fermi i divieti e  differimenti  dell'accesso
          previsti  dall'articolo  13,  l'accesso   agli   atti   del
          procedimento in cui sono adottati i  provvedimenti  oggetto
          di  comunicazione  ai  sensi  del  presente   articolo   e'
          consentito   entro   dieci    giorni    dall'invio    della
          comunicazione dei provvedimenti medesimi  mediante  visione
          ed estrazione di copia.  Non  occorre  istanza  scritta  di
          accesso   e   provvedimento   di   ammissione,   salvi    i
          provvedimenti di  esclusione  o  differimento  dell'accesso
          adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui
          al comma 5 indicano se ci sono atti per i  quali  l'accesso
          e' vietato o differito, e  indicano  l'ufficio  presso  cui
          l'accesso puo'  essere  esercitato,  e  i  relativi  orari,
          garantendo  che  l'accesso  sia  consentito  durante  tutto
          l'orario in cui  l'ufficio  e'  aperto  al  pubblico  o  il
          relativo personale presta servizio. 
              5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si  indice  la
          gara  o  l'invito  nelle  procedure  senza  bando   fissano
          l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto
          di  presentazione  della  candidatura  o  dell'offerta,  il
          domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o  l'avviso
          possono altresi' obbligare il  candidato  o  concorrente  a
          indicare l'indirizzo di posta elettronica o  il  numero  di
          fax al fine dell'invio delle comunicazioni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  66  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 66. Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi. (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva
          2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 11, d.lgs. n.
          158 del 1995; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999) 
              1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli  avvisi  e  i
          bandi alla  Commissione  per  via  elettronica  secondo  il
          formato  e   le   modalita'   di   trasmissione   precisate
          nell'allegato  X,  punto  3,   o   con   altri   mezzi   di
          trasmissione. Nel  caso  della  procedura  urgente  di  cui
          all'art. 70, comma 11, gli avvisi e i bandi  devono  essere
          trasmessi mediante fax o per  via  elettronica  secondo  il
          formato  e   le   modalita'   di   trasmissione   precisate
          nell'allegato X, punto 3. 
              2. Gli avvisi o i  bandi  sono  pubblicati  secondo  le
          caratteristiche   tecniche   di   pubblicazione    indicate
          nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 
              3. Gli avvisi e i bandi redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 
              4.  Gli  avvisi  e  i  bandi  non  trasmessi  per   via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel  caso
          di procedura urgente di  cui  all'articolo  70,  comma  11,
          entro cinque giorni dal loro invio. 
              5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in
          una delle lingue ufficiali  della  Comunita'  scelta  dalle
          stazioni appaltanti; il testo  pubblicato  in  tale  lingua
          originale e' l'unico facente fede. Le  stazioni  appaltanti
          italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le  norme
          vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in  materia  di
          bilinguismo.  Una  sintesi  degli  elementi  importanti  di
          ciascun  bando,  indicate  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
          e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 
              6. Le spese per la pubblicazione  degli  avvisi  e  dei
          bandi da  parte  della  Commissione  sono  a  carico  della
          Comunita'. 
              7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati  sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -   serie
          speciale relativa ai contratti pubblici,  sul  "profilo  di
          committente" della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del
          Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul
          sito informatico presso l'Osservatorio,  con  l'indicazione
          degli estremi di pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.
          Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'ufficio   inserzioni
          dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato. 
              8. Gli effetti  giuridici  che  l'ordinamento  connette
          alla  pubblicita'  in  ambito  nazionale  decorrono   dalla
          pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. 
              9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
          possono essere pubblicati in ambito nazionale  prima  della
          data della loro trasmissione alla Commissione. 
              10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
          non  devono  contenere  informazioni  diverse   da   quelle
          contenute  nei  bandi  e  negli   avvisi   trasmessi   alla
          Commissione, o pubblicate  su  un  profilo  di  committente
          conformemente all'articolo 63, comma 1,  devono  menzionare
          la data della trasmissione dell'avviso  o  del  bando  alla
          Commissione  o   della   pubblicazione   sul   profilo   di
          committente. 
              11. Gli avvisi di preinformazione  non  possono  essere
          pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
          inviato  alla  Commissione  l'avviso  che  ne  annuncia  la
          pubblicazione sotto tale forma;  gli  avvisi  in  questione
          devono citare la data di tale trasmissione. 
              12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
          per via elettronica secondo il formato e  le  modalita'  di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto   3,   e'
          limitato a seicentocinquanta parole circa. 
              13. Le stazioni appaltanti devono essere  in  grado  di
          comprovare la data  di  trasmissione  degli  avvisi  e  dei
          bandi. 
              14. La Commissione rilascia  alle  stazioni  appaltanti
          una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e'  citata
          la data della pubblicazione: tale conferma vale come  prova
          della pubblicazione. 
              15. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  forme
          aggiuntive di pubblicita'  diverse  da  quelle  di  cui  al
          presente  articolo,  e  possono  altresi'   pubblicare   in
          conformita'  ai  commi  che  precedono   avvisi   o   bandi
          concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi  di
          pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia  gli
          effetti  giuridici  che  il  presente  codice  o  le  norme
          processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
          fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
          di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
          pubblicita' obbligatoria ha luogo».