(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 125)
                              Art. 125 
 
 
Ulteriori disposizioni processuali per  le  controversie  relative  a
                     infrastrutture strategiche 
 
    1. Nei giudizi che  riguardano  le  procedure  di  progettazione,
approvazione,  e   realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti  produttivi  e  relative  attivita'  di  espropriazione,
occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   oltre   alle
disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122,  si
applicano le seguenti previsioni. 
    2. In sede di pronuncia del  provvedimento  cautelare,  si  tiene
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per  tutti
gli  interessi  che  possono  essere  lesi,  nonche'  del  preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione  dell'opera,  e,  ai
fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si  valuta  anche  la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il  cui  interesse
va comunque comparato con  quello  del  soggetto  aggiudicatore  alla
celere prosecuzione delle procedure. 
    3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al  di
fuori dei casi in essi contemplati la  sospensione  o  l'annullamento
dell'affidamento non  comporta  la  caducazione  del  contratto  gia'
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene
solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
    4.  Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano   anche   alle
controversie relative alle procedure  di  cui  all'articolo  140  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
              Note all'art. 125 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  («Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE») e' pubblicato in Gazz. Uff.,  S.O.,  2  maggio
          2006, n. 100. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  140  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art.  140.  Procedure  di  affidamento  in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o risoluzione del  contratto  per
          grave inadempimento dell'esecutore. (art. 5, commi 12  bis,
          ter, quater, quinquies, d.l. n. 35 del 2005) 
              1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando  di  gara
          che,  in  caso  di   fallimento   dell'appaltatore   o   di
          risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento  del
          medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti
          che hanno partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,
          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
          un nuovo contratto per l'affidamento del completamento  dei
          lavori. Si procede all'interpello a  partire  dal  soggetto
          che ha formulato la prima migliore offerta, sino al  quinto
          migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
              3. - 4.(abrogati) > > .