(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 132)
                              Art. 132 
 
 
Procedimento in appello in relazione alle operazioni  elettorali  del
                         Parlamento europeo 
 
    1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre  appello
mediante  dichiarazione  da  presentare  presso  la  segreteria   del
tribunale amministrativo regionale che ha  pronunciato  la  sentenza,
entro il termine di  cinque  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione
della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. 
    2. L'atto di appello contenente i motivi deve  essere  depositato
entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   ricezione
dell'avviso di pubblicazione della sentenza. 
    3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano  le
norme dell'articolo 131.