(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 134)
                              Art. 134 
 
 
              Materie di giurisdizione estesa al merito 
 
    1.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con
cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: 
    a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali  esecutive  o  del
giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; 
    b) gli atti e le operazioni  in  materia  elettorale,  attribuiti
alla giurisdizione amministrativa; 
    c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e'  devoluta  alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate
dalle Autorita' amministrative indipendenti; 
    d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; 
    e) il diniego di rilascio di nulla osta  cinematografico  di  cui
all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. 
 
              Nota all'art. 134 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  21
          novembre 1962, n. 161 («Revisione dei  film  e  dei  lavori
          teatrali», pubblicata in Gazz.  Uff.  28  aprile  1962,  n.
          109): 
              «Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato. 
              Il   ricorso   al   Consiglio   di   Stato   in    sede
          giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge. 
              Il Consiglio di Stato  decide  pronunciando  anche  nel
          merito. 
              I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo  unico
          26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'. 
              L'udienza di discussione e' fissata d'ufficio entro  30
          giorni dalla scadenza  del  termine  per  il  deposito  del
          ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro  dieci
          giorni dalla udienza di discussione. 
              Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel  merito,  la
          decisione, se favorevole alla concessione  del  nulla-osta,
          tiene luogo di questo a tutti gli  effetti  e  senza  altre
          formalita'.».