(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 137)
                              Art. 137 
 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  del
codice nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.