Art. 19 Verificatore e consulente tecnico 1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti. 2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche. 3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.
Nota all'art. 19 - Si riporta il testo dell'articolo 13 disp. att. cod.proc.civ.: «Art. 13. Albo dei consulenti tecnici. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo e' diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».